Coordinatore per la Sicurezza: cosa fa?

I lavori che vengono svolti in un cantiere edile sono tanti, come tante sono le mansioni che un dipendente svolge. In situazioni del genere, organizzare il lavoro in sicurezza e valutare i rischi può diventare difficile. Proprio per evitare problemi di questo genere e tutelare la sicurezza di tutti i lavoratori, è previsto in cantiere la presenza di una figura chiamata Coordinatore per la Sicurezza. Il suo compito è quello di prevenire i rischi all’interno del cantiere edile. È un professionista che, su incarico del responsabile dei lavori e del committente, coordina le imprese impegnate nei lavori in cantiere con lo scopo di pianificare le corrette misure atte a ridurre il livello di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori. Il coordinatore svolge due ruoli importanti per la sicurezza in cantiere:

  • Progettazione dei lavori (CSP): redige il piano di coordinamento per la sicurezza, un documento che serve ad analizzare gli aspetti legati ad eventuali rischi che il lavoratore potrebbe incorrere durante la sua attività. La redazione di tale documento è obbligatoria. L’omessa redazione è punibile dalla legge con l’arresto da 3 a 6 mesi o una multa da 3.000 a 12.000 euro. In questa fase, dovrà inoltre predisporre un fascicolo con all’interno informazioni utili sulla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
  • Fase esecutiva (CSE): monitora l’andamento dei lavori, controllando che sia i lavoratori che l’azienda stiano applicando le regole prefissate all’interno del piano di coordinamento per la sicurezza. Nello specifico, deve controllare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), organizzare e coordinare le attività di lavoro. Inoltre, deve segnalare al committente o al responsabile dei lavori eventuali negligenze da parte del lavoratore, proponendo la sospensione dei lavori se lo ritiene necessario, l’allontanamento del lavoratore dal cantiere e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto. Infine, dovrà sospendere ogni attività in caso di pericolo grave fino a quando non verranno effettuati i sopralluoghi e adeguamenti necessari.

Per poter ricoprire il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) è necessario essere in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura o geologia, con esperienza di almeno un anno nel settore delle costruzioni. Invece, per il ruolo di Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) è richiesto il diploma di geometra o perito industriale o agrario, unitamente ad un’esperienza di almeno tre anni nel settore delle costruzioni.

Coordinatore per la Sicurezza e RSPP: la differenza

Un’altra figura importante per garantire un ambiente di lavoro a norma e sicuro è il Responsabile del Servizio Prevenzioni e Protezione (RSPP), il cui compito è quello di garantire la tutela e sicurezza dei lavoratori, prevenendo le situazioni che potrebbero essere rischiose durante le attività di lavoro in azienda. Insieme al datore di lavoro al medico competente, al rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l’RSPP deve redigere il documento Valutazione dei Rischi (DVR) contenente tutte le informazioni utili per la salvaguardia della salute e sicurezza del lavoratore, preparare un piano emergenza e pianificare delle riunione periodiche di aggiornamento.

Dunque, qual è la differenza tra coordinatore per la sicurezza e RSPP?

  • Il Coordinamento per la Sicurezza è una figura obbligatoria solo nei casi di lavoro in cantiere edile. È necessario possedere un titolo di studio inerente al settore in cui dovrò operare;
  • Il RSPP deve essere una figura sempre presente in azienda, a prescindere di quale sia il settore di cui l’azienda si occupa. Per ricoprire il ruolo, è necessario un diploma di istruzione secondaria unito ad un’adeguata formazione e continuo aggiornamento.

Le competenze e le conoscenze del RSPP devono essere adeguate al ruolo che ricopre, anche tenendo in considerazione i rischi e le aggravanti delle diverse attività lavorative dell’azienda. Inoltre, il coordinatore per la sicurezza deve essere in possesso di attestato di frequenza dei corsi sicurezza sul lavoro, con verifica dell’apprendimento e rispettare gli obblighi di aggiornamento quinquennali previsti dalla Legge.

L’attestato di frequenza non è richiesto per coloro che non sono più in servizio, ma che hanno svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno 5 anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi previsti nell’Allegato XIV del dlgs 81/2008 o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’Allegato XIV. L’attestato inoltre non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

Di chi è la responsabilità in caso di infortunio sul lavoro?

Quando in generale si parla di infortunio, inteso come malattia, è importante precisare che lo Stato Italiano garantisce e protegge la salute di tutti i cittadini, anche in merito al settore lavorativo. In particolare nell’art.32 della Costituzione, la salute viene inserita tra i diritti fondamentali che un soggetto può esercitare, cioè quelli che l’ordinamento giuridico considera inviolabili e che garantisce e protegge.

Nei casi dove, un lavoratore durante la sua attività lavorativa si fa male, procurandosi delle lesioni che provocano l’impossibilità a svolgere l’attività lavorativa, si parlerà di infortunio sul posto di lavoro. L’incapacità di svolgere una determinata mansione a causa dell’infortunio, può essere di due tipi: permanente e temporanea. In questi casi, l’azienda deve per Legge tutelare tutti i lavoratori, garantendo l’assicurazione INAIL cioè l’ente che si occupa di assegnare uno stipendio a tutti i soggetti che, in seguito ad infortunio, non possono più recarsi a lavoro. L’INAIL coprirà le spese, tutelando così i lavoratori. La figura chiave che ha l’obbligo di garantire e far osservare determinate regole di sicurezza sul lavoro è il datore di lavoro.

Egli organizza tutte le attività di lavoro e i vari ruoli che ogni lavoratore dovrà ricoprire e le relative mansioni. Contemporaneamente dovrà preoccuparsi di salvaguardare la loro integrità psicofisica, eliminando o riducendo al minimo tutto ciò che potrebbe causare loro dei danni. Per farlo, non basteranno cartelli e segnalazioni di pericolo. Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare che il comportamento dei suoi dipendenti è il linea con le regole di sicurezza dell’azienda. Per tale ragione, al datore di lavoro vengono attribuiti due compiti essenziali: fornire una corretta informazione sulle norme di sicurezza e il relativo addestramento e assicurarsi che tali norme antinfortunistiche vengano rispettate.

Diverse forme di rischio

Esistono diverse forme di rischio, non tutti però sono tutelati. Nei casi in cui un soggetto, sul posto di lavoro, assume un comportamento sconsiderato ed esagerato tanto da provocare un infortuno, non è prevista tutela. Tra le varie forme di rischio, distinguiamo:

  • Ambientale: i lavoratori svolgono determinate mansioni protette e quindi sono esposti allo stesso tipo di rischio
  • Tipico: relativo all’attività assegnata
  • Generico: non dipende dalle condizioni di lavoro
  • Generico aggravato: un rischio che tutti i cittadini possono incorrere, ma aggravato da ulteriori circostanze
  • Elettivo: provocato da un comportamento scorretto da parte del dipendente. In questi casi, si parla di comportamenti “abnormi” cioè azioni che non possono essere né evitate né controllate.

Insieme al datore di lavoro, anche i dirigenti e i preposti organizzano le attività svolte dai lavoratori. In particolare, il datore dovrà adempiere all’obbligo di verifica dei vari macchinari di lavoro e strumentazione di modo che non presentino alcun rischio per la salute ed integrità del lavoratore. Se ad esempio, un macchinario presenta malfunzionamenti non basta apporre un cartello per segnalare il guasto, ma bisognerà assicurarsi che non venga utilizzato. Questo si affianca a quanto detto prima, cioè che l’azienda è tenuta ad informare e formare i suoi dipendenti circa i pericoli che possono insorgere in un uso scorretto dei macchinari e attrezzature.

Risarcimento danni

La previsione di un sistema di tutela in favore del lavoratore infortunato trova oggi la sua copertura nell’art. 38 della Costituzione, il cui il comma 2 stabilisce che “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio…” mentre il comma 4 prevede che “Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”. Come abbiamo sottolineato, il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare in azienda massima sicurezza. In caso di infortunio sul posto di lavoro, si dovrà effettuare una valutazione in merito alle responsabilità.

In base a questa valutazione, verrà stabilito se da parte dell’azienda il lavoratore avrà diritto ad un risarcimento danni. I dipendenti per contratto devono essere coperti dall’assicurazione in caso di infortunio. Tuttavia, può succedere che gli incidenti vengano causati da aggravanti che dipendono dalla responsabilità del datore di lavoro come quella di non esser riuscito a predisporre un ambiente di lavoro a norma. In questi casi, l’azienda dovrà garantire un risarcimento in denaro all’infortunato. Il risarcimento viene considerato legittimo se la responsabilità è, appunto, del datore di lavoro che non ha rispettato gli obblighi di sicurezza; oppure quando il danno non rientra tra quello già indennizzato dall’INAIL (danno ulteriore).

Si procederà, dunque, ad un’azione legale in cui il dipendente infortunato dovrà dimostrare il nesso di causalità tra condotta dell’azienda e danno subito. Mentre, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver compiuto tutti i suoi dovere e di aver garantito la sicurezza sul posto di lavoro. Quindi, dimostrare che l’infortunio sia stato provocato da una distrazione del lavoratore. In ogni caso, la quota del risarcimento viene stabilita in base a quella già pagata dall’INAIL, calcolata in base a dei parametri specifici. Può succedere che l’infortunio si verifichi a causa di un comportamento “abnorme” da parte del dipendente, cioè azioni che sono del tutto incontrollate e non prevedibili. In questi casi, l’azienda non dovrà pagare alcun risarcimento.

Sanificazioni Ambientali CoronaVirus COVID19

Sanificazioni Ambientali per CoronaVirus a Torino

L’azienda AMEF ci ha informato di essere in grado di svolgere l’attività di disinfezione e Sanificazione ambientale secondo il protocollo contro il COVID19 cosiddetto Coronavirus.

sanificazioni ambientali torino
Sanificazioni ambientali torino

Al fine di incentivare ed agevolare le aziende ad effettuare la Sanificazione degli ambienti di lavoro, il decreto CURA-ITALIA ALL’ART. 64 PREVEDE UN CREDITO D’IMPOSTA PARI AL 50% DELLE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI FINO AD UN MASSIMO DI € 20.000,00.

L’azienda AMEF assicura la pulizia con prodotti disinfettanti a base di cloro ed alcool e/o la disinfezione e la sanificazione ambientale dell’aria mediante AEROSOLIZZAZIONE di un disinfettate a base di Sali Quaternari di ammonio oppure di un disinfettante a base di cloro (nell’eventualità ci siano stati casi positivi) e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali. Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Sanificazione definizione o Sanificazione significato, tutto questo ha poco senso se non viene fatta con processi davvero efficaci e con prodotti non nocivi per l’ambiente.

Questa particolare tipo di pulizia deve essere affidata ad un’impresa attrezzata, di nebulizzatori adatti proprio alla Sanificazione, che potrà intervenire in ogni ambiente che lo necessita.

L’impresa A.ME.F MULTISERVICE S.R.L. è in possesso di tutti i requisiti tecnici previsti dal D.M. 7 LUGLIO 1997, N. 274 e si avvale di collaboratori con esperienza PLURIENNALE.

Per info e preventivi 377.4390414 oppure amef.multiservice@gmail.com

Ricordiamo che la sanificazione ambientale propedeutica al ritorno alle attività è una misura caldamente consigliata dalle fonti governative, proprio in quanto diminuisce sensibilmente il rischio di contagio indiretto da superfici contaminate che potrebbe essere presente nei vostri locali.

INAIL parte il sistema CIVA

Applicativo Civa : Servizi telematici di certificazione e verifica

Dal 27 maggio 2019 è disponibile l’applicativo CIVA per la gestione informatizzata di servizi di certificazione e verifica.

Con la circolare n. 12 del 13 maggio 2019 si comunica che, a decorrere dal 27 maggio 2019, l’Inail mette a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA per la gestione informatizzata dei seguenti servizi di certificazione e verifica:

  • denuncia di impianti di messa a terra
  • denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
  • messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
  • riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli
  • prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
  • messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
  • messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi
  • approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento
  • prime verifiche periodiche.

Pertanto, a partire dal 27 maggio 2019, tali servizi di certificazione e verifica devono essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico Civa.

Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR- per esempio messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione, taratura valvola- dovranno essere richiesti utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec).

CIVA
CIVA INAIL

CIVA

consente lo scambio in tempo reale di informazioni tra l’utente richiedente il servizio e il personale dell’Unità operativa territoriale INAIL di competenza attraverso lo strumento della Pec.

A tal fine si invita a verificare la correttezza e l’eventuale aggiornamento dell’indirizzo Pec dedicato indispensabile per le comunicazioni che l’applicativo invia e riceve.

Con l’avvio del servizio telematico CIVA, cambiano anche le procedure di pagamento delle prestazioni richieste. Il sistema “PagoPa” mette infatti a disposizione diversi canali, come home banking e PayPal, e consente l’abbinamento immediato della somma pagata con il servizio erogato. Grazie a un’apposita funzione presente sull’applicativo, sarà comunque possibile inserire un pagamento già effettuato attraverso i canali tradizionali durante il periodo di passaggio al nuovo sistema.

CIVA
CIVA INAIL

Per accedere al servizio on line è necessario essere registrati al portale Inail e accedere utilizzando uno dei profili a disposizione, ai quali è stato aggiunto quello di “consulente per le attrezzature e impianti”.

In caso di assistenza e supporto per accedere e utilizzare i servizi online e per approfondimenti procedurali è disponibile nell’area “Supporto” del portale il servizio “Inail risponde”, il manuale e la consultazione delle faq.

È inoltre possibile rivolgersi al Call o Contact center Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18,00, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

CIVA
CIVA

Con l’avvio del servizio telematico Civa, cambiano anche le procedure di pagamento delle prestazioni richieste. Il sistema “PagoPa” mette infatti a disposizione diversi canali, come home banking e PayPal, e consente l’abbinamento immediato della somma pagata con il servizio erogato. Grazie a un’apposita funzione presente sull’applicativo, sarà comunque possibile inserire un pagamento già effettuato attraverso i canali tradizionali durante il periodo di passaggio al nuovo sistema.

Fino al completamento del processo per la gestione online delle prestazioni di certificazione e verifica, ulteriori servizi, come la messa in servizio cumulativa di attrezzature a pressione, riparazione e taratura valvole, dovranno essere richiesti utilizzando i moduli disponibili sul portale, da inviare tramite posta elettronica certificata.

l nuovo applicativo messo a disposizione dall’Inail consente di richiedere on line i servizi più significativi, tra cui l’immatricolazione e la messa in servizio, relativi a impianti e attrezzature. Una parte residuale dei servizi sarà oggetto di un secondo rilascio. Le richieste per queste prestazioni, al momento, vanno inoltrate via posta elettronica certificata.

Fonte : INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Bilancio del Work Package 1 del progetto EU-OSHA

Prevedere su nuovi ed emergenti rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro associati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e all’ubicazione lavorativa

Questo rapporto presenta i risultati del Work Package 1 del progetto EU-OSHA “Prevedere su nuovi ed emergenti rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro associati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e all’ubicazione lavorativa entro il 2025”.

Le tendenze e i principali fattori di cambiamento sono stati identificati in un processo a tre fasi: scansione dell’orizzonte, consultazione con esperti tramite interviste telefoniche e un’indagine di tipo Delphi e poi un mini-laboratorio. Il rapporto elenca e descrive questi importanti trend e driver, che sono organizzati dalla categoria STEEP (Societal, Technological, Economic, Environmental and Political).

Dai cambiamenti demografici alle innovazioni tecnologiche, questi sono i fattori che decideranno quali sfide in materia di SSL, associate alla digitalizzazione del lavoro, dovranno affrontare l’Europa nel 2025.

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view