Tra le figure principali per la sicurezza all’interno dei cantieri vi è il Coordinatore della Sicurezza. Si tratta di un soggetto che stabilisce una sorte di collegamento tra progettisti, committenti, ditte ed operai, cioè tutte le parti coinvolte all’interno di cantieri temporanei o mobili. Vista l’importanza del ruolo che ricopre, è necessario che il Coordinatore della sicurezza abbia seguito un corso di formazione e il relativo aggiornamento periodico, per mantenere la qualifica ed aggiungere competenze. Se mancano questi due requisiti, tale ruolo non può essere svolto.
Nominare il coordinatore è obbligatorio quando all’interno di un cantiere vi sia la presenza di più imprese esecutrici, anche se quest’ultime non si trovano a svolger il lavoro contemporaneamente. L’art. 90 del Testo Unico stabilisce che, in questi casi, sia un obbligo del Committente o del Responsabile dei lavori delegato procedere con la nomina dei Coordinatori dotati di requisiti professionali adeguati al ruolo.
Tra i requisiti essenziali atti a ricoprire il ruolo di coordinatore per la sicurezza, è necessario:
- Laurea Magistrale classi LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74;
- Laurea specialista classi 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S con attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa rilasciata da datori di lavoro o committenti;
- Laurea nelle classi 8,9,10,4 con attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 2 anni, rilasciato da datori di lavoro o committenti.
- Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico con attestazione dell’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni.
Oltre a questi titoli, come abbiamo detto, è necessario che il soggetto sia in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Dopo aver superato il test di verifica finale, verrà rilasciato l’attestato che avrà una validità di cinque anni.
Le mansioni del Coordinatore per la Sicurezza
Le mansioni che un Coordinatore per la Sicurezza è tenuto a svolgere sono vari e si distinguono in base alla fase di pertinenza. Essenzialmente vengono distinti in:
- Redigere il piano di coordinamento per la sicurezza, allo scopo di tutelare i lavoratori, pretendendo eventuali rischi che potrebbero danneggiare la loro salute. In questo caso si parlerà di Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione (CSP);
- Monitorare l’andamento del progetto, cioè deve controllare se l’azienda e i lavoratori stiano seguendo appieno le regole previste nel piano del coordinamento per la sicurezza. In questo caso, invece, il coordinatore verrà identificatore come oordinatore della sicurezza in fase di Progettazione (CSE). Egli deve anche comunicare l’inadempienza all’ASL e alla direzione territoriale del lavoro nei casi in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento.
Queste funzioni possono essere svolte da due persone differenti o dalla stessa. L’unica differenza tra le due figure è che il Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione deve essere nominato nel momento in cui si affida l’incarico al progettisti, mentre il Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione viene nominato nel momento dell’affidamento dei lavori ai realizzatori dell’opera.
Sebbene, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) deve essere sempre nominato e deve essere una figura presente all’interno di qualsiasi azienda con un diploma e una formazione adeguata, il coordinatore per la Sicurezza è una figura obbligatoria solo nei casi di cantiere edile con un titolo di studio affine al settore di competenza.
Chi nomina il Coordinatore per la sicurezza?
L’articolo 90 del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro stabilisce che nei cantieri in cui è prevista la presenza di due o più imprese esecutrici, il committente o il responsabile dei lavori deve scegliere:
- Il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico.
- Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento dei lavori.
Inoltre, va precisato, che se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sia il committente che il responsabile dei lavori possono svolgere le funzioni di CSP e CSE.
Compreso quanto sia indispensabile questa figura all’interno di questa figura per prevenire i rischi di incidente all’interno di un cantiere, è bene ribadire quanto sia necessario non solo seguire il corso di formazione ma anche un corso di aggiornamento, ogni cinque anni, delle durata massima di 40 ore. Il corso di aggiornamento viene suddiviso in cinque moduli e ognuno verterà su diversi argomenti.
Il corso di formazione ha la durata di 120 ore, con un test finale sulle competenze acquisiti e il conseguente rilascio di un attestato di partecipazione. Mentre il corso di aggiornamento sarà di 40 ore e può essere seguito anche in modalità e-Learning.