La valutazione del rischio di fulminazione rientra tra gli obblighi previsti dal Testo Unico per una azienda e per il datore di lavoro. Essa deve essere effettuata allo scopo di adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione dei lavoratori dalle scariche atmosferiche. Il rischio fulminazione è un pericolo molto diffuso all’interno delle aziende, sopratutto durante le ore lavorative. Ecco perchè la valutazione è obbligatoria. Nello specifico, l’articolo 80 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro provveda “affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica”.

È bene precisare che la valutazione del rischio fulminazione non deve essere confusa con la valutazione del rischio elettrico, in quanto quest’ultima viene fatta per coloro che lavorano prossimità di fonti di energia elettrica e che corrono il rischio essere colpiti da una scarica di corrente elettrica. Invece, la fulminazione può causare ingenti danni alla struttura, ai vari impianti presenti e in alcuni casi gravi anche alle persone. Nella valutazione del rischio fulminazione, dunque, è necessario disporre di alcuni elementi essenziali atti a elaborare la valutazione che sono: caratteristiche della struttura, impianti, attrezzatura ed apparecchiature; caratteristiche di tipo ambientale quindi relativa densità dei fulmini nella zona dove è collocata la struttura; infine, l’ammontare in termini economici e sociali delle eventuali perdite, il relativo costo di riparazione e i danni sull’ambiente. La valutazione del rischio di fulminazione dovrà essere effettuata da una persona competente in materia salute e sicurezza sul lavoro e rientra nei piani generali di sicurezza.

Classificazione degli effetti della fulminazione

La nuova norma CEI EN 62305-2, in vigore da marzo 2013, definisce le modalità per effettuare tale valutazione e le diverse classificazione degli eventi che si collegano al rischio fulminazione e dei possibili effetti e danni annessi. È necessario, per prima cosa, stabilire le cause del danno così da conoscere anche le relative perdite e tipologie.
Le cause del danno vengono classificate con la lettera S e si suddivido in:

  • S1: fulmine sulla struttura;
  • S2: fulmine in prossimità della struttura;
  • S3: fulmine sulle linee entranti;
  • S4: fulmine in prossimità delle linee entranti

Invece, le tipologie di danno sono classificate con la lettera D:

  • D1: danno ad esseri viventi per elettrocuzione;
  • D2: fuoco, esplosioni, effetti chimici, distruzioni meccaniche e altri danni materiali;
  • D3: fallimento/malfunzionamento di sistemi elettronici a causa di sovratensioni.

Infine, le relative perdite vengono classificate con la lettera L e sono:

  • L1: perdita di vite umane (inclusi danni permanenti);
  • L2: perdita di servizi pubblici;
  • L3: perdita di patrimonio culturale insostituibile;
  • L4: perdita di valore economico (della struttura, del suo contenuto e/o dell’attività).

Per ogni perdita, inoltre, corrisponde un rischio specifico che viene identificato con la lettera R, la cui classificazione è molto simile a quella citata sopra cioè:

  • R1: rischio di perdita della vita di un soggetto;
  • R2: rischio perdita di servizi pubblici;
  • R3: rischio perdita di patrimonio culturale insostituibile;
  • R4: rischio perdita di valore economico.

La procedura per la valutazione rischio fulminazione

Il documento, come descritto sopra, è obbligatorio da parte del datore di lavoro e deve essere redatto da una persona competente in materia. Per farlo, bisognerà seguire tre passaggi fondamentali che sono: valutazione del rischio, confronto del rischio tollerabile, adozione laddove si pensi necessaria di un’adeguata attrezzatura atta a proteggere dai eventuali fulmini.

Nell’elaborazione di tale valutazione, è importante valutare il rischio di fulminazione diretta ed indiretta. Quindi, bisognerà tenere conto delle caratteristiche della struttura, quali:

  • Numero dei lavoratori;
  • Tipo di costruzione;
  • Contenuto all’interno della struttura;
  • Linee entranti;
  • Protezioni varie dai fulmini;
  • Pericolosità per l’ambiente in caso di eventuale fulminazione (ad esempio rilascio di emissioni radioattive, chimiche o biologiche).

In generale, la protezione dai fulmini (LP – lightning protection) si concretizza adottando un sistema di protezione (LPS – lightning protection system) atto a prevenire queste eventualità e delle opportune misure di protezione contro le scariche elettriche (SPM – surge protection measures). Dunque, tali verifiche devono tenere conto di tutti questi elementi affinché venga correttamente redatto il documento sulla valutazione del rischio di fulminazione.

Calcolo della probabilità di fulminazione

Quando deve essere effettuata la valutazione, è necessario calcolare le probabilità di fulminazione che una struttura può incorrere. La probabilità si calcola tenendo conto del numero di fulmini a terra in un anno al kilometri quadrato, indicato con la sigla NG. In passato, tale valore veniva indicato per ogni comune dell’Italia nella guida CEI 81-3. A partire dal 1 gennaio 2020, invece, è entrata in vigore la norma CEI EC IEC 62858, in cui si stabilisce che i dati raccolti devono risalire ad un periodo di osservazione di almeno dieci anni e il relativo valore NG deve essere aggiornato ogni cinque.

Ciò comporta due possibilità: se il nuovo valore è maggiore rispetto al precedente, bisognerà accertare l’incremento del rischio e confrontarlo con quello accettabile. Se invece, il nuovo valore è minore rispetto al precedente è opportuno redigere un’attestazione che confermi la validità del documento presente. Dunque, per una corretta valutazione del rischio fulminazione è fondamentale avere il dato NG aggiornato così da rivalutare il rischio. È, inoltre, importante effettuare un aggiornamento ogni cinque anni, così da valutare, in caso che il nuovo valore NG sia diverso da quello precedente, se procedere ad una nuova valutazione del rischio o confermare quella esistente.

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