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  • D. Lgs. 81/08: La guida completa al testo unico sulla sicurezza sul lavoro

    D. Lgs. 81/08: La guida completa al testo unico sulla sicurezza sul lavoro

    Il D.Lgs. 81/08, anche conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, è il riferimento normativo principale che disciplina la materia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia.

    Questo articolo si propone di offrire una guida chiara e completa sul D.Lgs. 81/08, esplorandone gli aspetti fondamentali: cos’è, a cosa serve, a chi si applica e quali sono le figure chiave responsabili della sicurezza.

    L’obiettivo è fornire una panoramica accessibile ma approfondita, utile sia ai datori di lavoro che ai lavoratori, per comprendere appieno gli obblighi e i diritti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

    In questo articolo:

    Cos’è il D.Lgs. 81/08 e a cosa serve?

    l D.Lgs. 81/08, noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, è la normativa cardine che regola la salute e la sicurezza in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, in Italia.

    Entrato in vigore il 9 aprile 2008, questo decreto ha rappresentato un momento di svolta, abrogando e riorganizzando una serie di leggi e decreti precedenti in un unico corpus normativo, rendendo più chiari e coerenti gli obblighi e le responsabilità in materia di sicurezza.

    L’obiettivo principale del D.Lgs. 81/08 è la prevenzione. Non si tratta solo di intervenire dopo che un infortunio è avvenuto, ma di creare le condizioni affinché gli incidenti e le malattie professionali non si verifichino affatto.

    Il decreto mira a garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro per ogni lavoratore, attraverso una serie di misure preventive e protettive. Questo include la valutazione dei rischi, la formazione e l’informazione dei lavoratori, l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, e la sorveglianza sanitaria.

    In sintesi, il D.Lgs. 81/08 serve a tutelare la vita e la salute dei lavoratori, promuovendo una cultura della sicurezza che sia parte integrante di ogni attività lavorativa.

    A chi si applica il D.Lgs. 81/08?

    Una delle caratteristiche fondamentali del D.Lgs. 81/08 è la sua ampia applicabilità. Il decreto si estende a tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Questo significa che le sue disposizioni non riguardano solo le industrie o i cantieri edili, ma anche uffici, scuole, ospedali, negozi, attività agricole e qualsiasi altro luogo in cui si svolga un’attività lavorativa.

    Il campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 include, in linea di principio, tutti i lavoratori e le figure ad essi equiparate. Tra questi rientrano non solo i dipendenti a tempo indeterminato o determinato, ma anche:

    • Soci lavoratori di cooperative o di società
    • Lavoratori a progetto
    • Stagisti e tirocinanti
    • Lavoratori somministrati
    • Lavoratori a domicilio
    • Volontari (in alcuni contesti specifici)
    • Allievi degli istituti di istruzione e universitari e partecipanti ai corsi di formazione professionale (limitatamente all’uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici).

    In sostanza, chiunque svolga un’attività lavorativa, a prescindere dalla tipologia contrattuale o dal settore, è soggetto alle tutele e agli obblighi previsti dal Testo Unico. Di conseguenza, anche tutti i datori di lavoro, intesi come i soggetti titolari del rapporto di lavoro o, comunque, coloro che hanno la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, sono tenuti ad applicare le disposizioni del decreto e a garantire la sicurezza dei propri lavoratori.

    Le figure chiave della sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08

    Il D.Lgs. 81/08 definisce un sistema di gestione della sicurezza che si basa sulla collaborazione e sulla responsabilità di diverse figure professionali. Ognuna di esse ha compiti e obblighi specifici, volti a garantire un ambiente di lavoro sicuro. Ecco le principali:

    Datore di Lavoro (DL)

    Il Datore di Lavoro è la figura centrale e il principale responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza. I suoi obblighi non sono delegabili e includono:

    • La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
    • La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
    • La nomina del Medico Competente per la sorveglianza sanitaria
    • La fornitura ai lavoratori di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati
    • L’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione

    Dirigente per la Sicurezza

    Il Dirigente per la sicurezza è colui che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Ha responsabilità dirette nell’applicazione delle norme di sicurezza.

    Preposto per la Sicurezza

    Il Preposto per la sicurezza è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ha un ruolo di vigilanza attiva sul campo.

    Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

    Il RSPP è una figura professionale designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione. Non ha responsabilità dirette sull’applicazione delle misure di sicurezza, ma ha il compito di supportare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, nell’individuazione delle misure preventive e protettive, nell’elaborazione delle procedure di sicurezza e nella formazione dei lavoratori. Deve possedere specifiche capacità e requisiti professionali.

    Medico Competente (MC)

    Il Medico Competente è il professionista che collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi e si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Effettua visite mediche periodiche, esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica e istituisce e aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio. Il suo ruolo è fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori in relazione ai rischi professionali.

    Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

    Il RLS è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Ha il diritto di consultazione preventiva e partecipazione alla valutazione dei rischi, di accesso ai luoghi di lavoro e di ricevere informazioni e documentazione aziendale in materia di sicurezza. La sua presenza è un elemento chiave per la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza.

    Lavoratore

    Anche il Lavoratore ha un ruolo attivo e importanti obblighi in materia di sicurezza. Deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni.
    I suoi obblighi includono:

    • Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti.
    • Utilizzare correttamente i macchinari, le attrezzature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza.
    • Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione.
    • Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

    I documenti fondamentali della Sicurezza sul Lavoro

    Per garantire l’efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione, il D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo di redigere e mantenere aggiornati specifici documenti. Il più importante tra questi è senza dubbio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

    Documento di valutazione dei Rischi (DVR)

    Il DVR è il documento cardine del sistema di gestione della sicurezza aziendale. La sua redazione è un obbligo non delegabile del datore di lavoro e deve contenere:

    • Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e che specifichi i criteri adottati per la valutazione stessa.
    • L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati.
    • Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
    • L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.
    • L’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), e del Medico Competente che ha effettuato la sorveglianza sanitaria.

    Il DVR deve essere elaborato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività e deve essere aggiornato in caso di modifiche significative del processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro, o in seguito a infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. È uno strumento dinamico, fondamentale per la gestione proattiva della sicurezza in azienda.

    Conclusione

    Il D.Lgs. 81/08 non è semplicemente un insieme di norme burocratiche, ma un sistema integrato e dinamico volto a promuovere e tutelare la salute e la sicurezza in ogni ambiente di lavoro. Comprendere e applicare correttamente le sue disposizioni non è solo un obbligo legale, ma un investimento strategico nel benessere dei lavoratori, nella produttività aziendale e nella reputazione dell’impresa. La sicurezza sul lavoro è un valore condiviso che richiede l’impegno costante di tutte le figure coinvolte, dal datore di lavoro al singolo lavoratore.

    Investire nella sicurezza significa ridurre i rischi di infortuni e malattie professionali, migliorare il clima aziendale, aumentare l’efficienza operativa e, in ultima analisi, contribuire a un futuro lavorativo più sostenibile e umano. Affidati a Net S.r.l. per la tua Sicurezza sul lavoro.

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  • Perché sottoporre i dipendenti a esami audiometrici periodici in luoghi di lavoro rumorosi

    Perché sottoporre i dipendenti a esami audiometrici periodici in luoghi di lavoro rumorosi

    In molti posti di lavoro, l’eccessiva esposizione al rumore potrebbe avere un impatto estremamente debilitante e irreversibile nella salute dei dipendenti: per questo si rivela assolutamente necessario sottoporre ogni lavoratore a degli esami audiometrici regolari.

    Farlo significa che ogni lavoratore avrà la garanzia non solo di proteggere ma anche di monitorare la funzionalità del proprio udito, il quale viene messo quotidianamente a dura prova: per evitare danni permanenti come acufeni, ipoacusia o sordità è necessario non solo sottoporsi a esami specifici condotti da medici specializzati, ma anche abituarsi all’uso di strumenti di protezione personale .

    L’esame audiometrico è un test che mira a valutare le capacità uditiva di un soggetto. Il test è svolto da otorinolaringoiatri convenzionati con agenzie di sorveglianza sanitaria sul territorio torinese o tecnici audiometristi.

    Durante l’esame il soggetto indossa specifici apparecchi attraverso i quali vengono trasmessi input sonori di diverse frequenze. Il soggetto segnala all’operatore le frequenze che sente e in base a questo si ottiene una valutazione della capacità di percepire i suoni e una panoramica dello stato di salute dell’udito del soggetto.

    Esami audiometrici nei luoghi di lavoro rumorosi: ricordiamo i rischi correlati

    L’esposizione prolungata a rumori molto forti e improvvisi provoca per certo danni all’udito che se non monitorati adeguatamente possono aggravarsi e diventare totalmente irreversibili.

    Come abbiamo fatto presente nel paragrafo precedente, i deficit provocati da ipoacusia, acufeni o sordità, possono non solo ledere la salute dei dipendenti ma potrebbero anche renderli non più idonei in breve tempo a continuare a svolgere il proprio lavoro.

    Per questo tutte le realtà imprenditoriali torinesi che gestiscono attività di cantiere, di fabbrica, di miniera, dove i rumori e il livello di esposizione sonora superano di molto i decibel consentiti. Preferire rivolgersi ad una delle agenzie che si occupano di sicurezza del lavoro per gestire un programma di controllo periodico dei dipendenti con esami audiometrici regolari per segnalare in tempo la presenza di eventuali danni.

    Dunque, nel caso in cui un dipendente dovesse accusare improvvisamente segnali di perdita uditiva, tra cui si annoverano:

    • non sentire eventuali rumori
    • non sentire segnali d’allerta
    • non sentire parole e frasi
    • non sentire i colleghi
    • stati confusionari

    È obbligatorio adottare fin da subito delle misure di risposta che possano aiutare l’individuo, le quali potrebbero includere un periodo di riposo, la modifica dell’esposizione al rumore, o l’utilizzo più attento degli apparecchi di protezione dell’udito.

    Gli strumenti di protezione personale per la tutela efficace dell’udito

    Per proteggere l’udito, adottare misure preventive è l’unica arma difensiva che permette ai lavoratori di tutelarsi e alle aziende di agire secondo le norme e le disposizioni di legge in merito al tema.

    Esistono infatti, strumenti di protezione personale capaci di ridurre gli effetti negativi dell’esposizione al rumore e di salvaguardare i lavoratori nonostante la costanza del loro lavoro.

    Prime fra tutti, le cuffie anti-rumore e isolanti, che riducono i livelli di rumore percepiti, ovattando il sistema uditivo in presenza di forti rumori costanti e intensi, soprattutto quando si lavora presso fabbriche e cantieri.

    Non possono mancare poi i tappi per le orecchie: un’opzione più comoda, pratica e meno ingombrante rispetto alle cuffie, nonostante siano anche meno efficaci da punto di vista dell’isolamento totale.

    Ogni lavoratore che opera in questi contesti, comunque, dovrebbe essere sempre opportunamente formato circa le procedure di utilizzo corretto di questi dispositivi ed è compito di ogni datore di lavoro o dei preposti controllare sempre che questi ultimi siano perfettamente integri e in ottime condizioni per proteggerli efficacemente prima che inizi ogni sessione di lavoro.

    Creare dunque una cultura della sicurezza e sottoporre ogni dipendente ad esami audiometrici ben precisi significa tutelare attentamente la salute di chi lavora in ambienti rumorosi; infine l’uso di strumenti di protezione personale è obbligatorio per ridurre il rischio di danni all’udito.

    Investire nella salute uditiva dei dipendenti non solo protegge il loro benessere, ma contribuisce anche a creare un ambiente di lavoro più sicuro per evitare che questi ultimi possano segnalare gravi deficit causati dalla lunga esposizione ad un ambiente di lavoro potenzialmente rischioso: agire nella prevenzione, di fatto, è sempre la strategia migliore quando si tratta di salute e sicurezza sul lavoro.

  • Patente a Crediti – Intervista all’Avv. Giuseppe Sorrentino

    Patente a Crediti – Intervista all’Avv. Giuseppe Sorrentino

     

    Quali rischi corre chi dichiara il possesso di requisiti che non corrispondono alla verità?

     

    Autocertificazione del Possesso dei Requisiti Patente a Crediti : Cosa succede, se un’impresa o un lavoratore autonomo, per mantenere l’operatività di cantiere, dichiara il falso?

    Ossia che succede se si fanno dichiarazioni mendaci attestando il possesso di requisiti che in realtà non si possiedono, nelle autocertificazioni all’Ispettorato del Lavoro?

    Intervistiamo l’Avvocato Giuseppe Sorrentino, titolare dello Studio Legale Sorrentino Legal esperto in Diritto e Patrocinante in Cassazione sugli aspetti penali ed amministrativi legati a false o mendaci dichiarazioni nella Autocertificazione per l’ottenimento della Patente a Crediti.

    Domanda

    Considerando che l’adempimento fondamentale per la continuità di esercizio “dell’attività di cantiere” dallo 01.10.2024 al 31.10.24 è la presentazione delle dichiarazioni autocertificanti quale sono i rischi al riguardo?

    Risposta  

    L’autocertificazione rappresenta a tutti gli effetti di legge una misura transitoria che non abilita al rilascio della Patente a punti, bensì consente solo l’operatività temporanea (per i cantieri di lavoro in attività) dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.

    A tal proposito il Decreto del Ministero del Lavoro del 18 settembre 2024, n. 132 suddivide espressamente le autocertificazioni in due categorie.

    La prima, da ricondurre sotto il governo dall’art. 46 del DPR 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), che riguardo le autocertificazioni con oggetto (i) l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, (ii) il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ed (iii) il possesso della certificazione di regolarità fiscale,

    La seconda, riconducibile al perimetro normativo delineato dall’art. 47 del DPR 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà), che riguardo le autocertificazioni con oggetto (iv) l’l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, (v) il possesso del documento di valutazione dei rischi e (vi) l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

    Domanda

    Cosa succede, però, se un’impresa o un lavoratore autonomo, per mantenere l’operatività di cantiere, dichiara il falso, ossia attesta il possesso di requisiti che in realtà non ha, all’ Ispettorato del Lavoro?

    Risposta

    Sotto il profilo delle conseguenze da dichiarazioni mendaci va evidenziato che, qualora l’ispettorato del lavoro dovesse accertare, da verifiche successive, la falsità dei dati e di quanto dichiarato con le autocertificazioni, si profilerebbero due significative conseguenze sanzionatorie che potrebbero mettere a serio rischio la “vita commerciale” tanto dell’impresa quanto del lavoratore autonomo.

    La prima di carattere amministrativo, ossia la revoca della patente in caso di dichiarazioni false accertate dall’Ispettorato del Lavoro in fase di controllo.

    La seconda di carattere penale. A tal riguardo l’art.76 del DPR 445/2000 prevede al suo secondo comma che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.”.

    La norma in esame, poi, al suo terzo comma, nel richiamare espressamente gli artt. 46 e 47, stabilisce che le dichiarazioni rese sono da considerarsi considerate come fatte a pubblico ufficiale; per parte della giurisprudenza penale la fattispecie in esame determina il richiamo all’art.853 c.p., rubricato falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, che punisce l’illecito considerato con la reclusione fino a due anni.

    Dal combinato disposto della normativa di riferimento, quindi, possiamo trarre la seguente conclusione: i soggetti che dichiarino il falso nelle autocertificazioni necessarie per l’esercizio temporaneo dell’attività di impresa integrano un illecito penale, ove la pena è aggravata dalla circostanza specifica secondo cui le dichiarazioni vengono considerate come rese ad un pubblico ufficiale”.

    Domanda

    Per specificare meglio cosa potremmo sinteticamente affermare?

    Risposta

    Qualora l’impresa o il lavoratore autonomo dovesse dichiarare il falso con riguardo alla sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio temporaneo dell’attività cantierizzata incorrerebbe in una duplice sanzione, una di carattere amministrativo (revoca della patente) ed una di segno penale. Le sanzioni cumulativamente considerate, determinerebbero un significativo “stato di crisi commerciale” difficilmente reversibile.

    Domanda

    A tal proposito quali sono le migliori pratiche da adottare?

    Risposta

    Si rende necessario adottare tutte le cautele del caso e, quindi, nell’incertezza sul possesso dei requisiti di legge utili al rilascio della patente a punti, rivolgersi a società/professionisti specializzate per il tempestivo adeguamento alle normative di settore come nel caso di Net Srl.

    Soprattutto, evitare di trasmettere autocertificazioni mendaci poiché con le stesse si corre il rischio di  cristallizzare il comportamento illecito ,  rendendo certe le sanzioni nel caso di successivi controlli da parte dell’ispettorato del lavoro.

    Domanda  

    Avvocato può indicarci un po di “Contesto normativo”?

    Risposta

    Il D.L. n. 19/2024, convertito con la Legge n. 56/2024, nell’incidere sul D.Lgs.n.81/08, per mezzo della modifica del suo art.27, ha introdotto l’istituto della “ Patente a Crediti “che trova applicazione, per espressa previsione, nei confronti di tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

    La norma primaria ( art.27), poi, in ossequio ai Trattati UE ed al principio di armonizzazione, prescrive che per le imprese ed i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea la patente a punti sia sostituita da  un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.

    Diversamente , nel caso di uno Stato che non appartenente all’Unione europea, occorre un documento equivalente riconosciuto dalla legge italiana.

    Il nuovo istituto subordina il rilascio della  “Patente a Crediti” al ricorre dei seguenti requisiti:

    •  iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    •  adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
    •  possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
    •  possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
    •  possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
    •  avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

    Il possesso dei predetti requisiti, deve essere auto certificato, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il periodo compreso tra lo 01.10.2024 (data di entrata in vigore della riforma) ed il 31.10.2024 (data a partire dalla quale sarà possibile accedere alla procedura telematica finalizzata al rilascio della patente a punti)

    Ringraziamo L’avvocato Giuseppe Sorrentino per la sua disponibilità.

     

    Avvocato Giuseppe Sorrentino