Perché sottoporre i dipendenti a esami audiometrici periodici in luoghi di lavoro rumorosi

Perché sottoporre i dipendenti a esami audiometrici periodici in luoghi di lavoro rumorosi

In molti posti di lavoro, l’eccessiva esposizione al rumore potrebbe avere un impatto estremamente debilitante e irreversibile nella salute dei dipendenti: per questo si rivela assolutamente necessario sottoporre ogni lavoratore a degli esami audiometrici regolari.

Farlo significa che ogni lavoratore avrà la garanzia non solo di proteggere ma anche di monitorare la funzionalità del proprio udito, il quale viene messo quotidianamente a dura prova: per evitare danni permanenti come acufeni, ipoacusia o sordità è necessario non solo sottoporsi a esami specifici condotti da medici specializzati e ben preparati, ma anche abituarsi all’uso di strumenti di protezione personale che garantiscano la protezione totale dell’udito attutendo i rumori forti.

L’esame audiometrico è un test che mira a valutare le capacità uditiva di un soggetto. Il test è svolto da otorinolaringoiatri convenzionati con agenzie di sorveglianza sanitaria sul territorio torinese o tecnici audiometristi.

Durante l’esame il soggetto indossa specifici apparecchi attraverso i quali vengono trasmessi input sonori di diverse frequenze. Il soggetto segnala all’operatore le frequenze che sente e in base a questo si ottiene una valutazione della capacità di percepire i suoni e una panoramica dello stato di salute dell’udito del soggetto.

Esami audiometrici nei luoghi di lavoro rumorosi: ricordiamo i rischi correlati

L’esposizione prolungata a rumori molto forti e improvvisi provoca per certo danni all’udito che se non monitorati adeguatamente possono aggravarsi e diventare totalmente irreversibili.

Come abbiamo fatto presente nel paragrafo precedente, i deficit provocati da ipoacusia, acufeni o sordità, possono non solo ledere la salute dei dipendenti ma potrebbero anche renderli non più idonei in breve tempo a continuare a svolgere il proprio lavoro.

Per questo tutte le realtà imprenditoriali torinesi che gestiscono attività di cantiere, di fabbrica, di miniera, o nel campo musicale, dove i rumori e il livello di esposizione sonora superano di molto i decibel consentiti, preferiscono rivolgersi ad una delle agenzie che si occupano di sicurezza del lavoro sul territorio per gestire un programma di controllo periodico dei dipendenti con esami audiometrici regolari che possano segnalare per tempo la presenza di eventuali danni o che permettano di monitorare in maniera concreta la salute uditiva a tutela dei lavoratori.

Dunque, nel caso in cui un dipendente dovesse accusare improvvisamente segnali di perdita uditiva, tra cui si annoverano:

  • non sentire eventuali rumori
  • non sentire segnali d’allerta
  • non sentire parole e frasi
  • non sentire i colleghi
  • stati confusionari

È imperativo adottare fin da subito delle misure di risposta che possano aiutare l’individuo, le quali potrebbero includere un periodo di riposo, la modifica dell’esposizione al rumore, o l’utilizzo più attento degli apparecchi di protezione dell’udito.

Gli strumenti di protezione personale per la tutela efficace dell’udito

Per proteggere l’udito, adottare misure preventive è l’unica arma difensiva che permette ai lavoratori di tutelarsi e alle aziende di agire secondo le norme e le disposizioni di legge in merito al tema.

Esistono infatti, strumenti di protezione personale capaci di ridurre gli effetti negativi dell’esposizione al rumore e di salvaguardare i lavoratori nonostante la costanza del loro lavoro.

Prime fra tutti, le cuffie anti-rumore e isolanti, che riducono i livelli di rumore percepiti, ovattando il sistema uditivo in presenza di forti rumori costanti e intensi, soprattutto quando si lavora presso fabbriche e cantieri.

Non possono mancare poi i tappi per le orecchie: un’opzione più comoda, pratica e meno ingombrante rispetto alle cuffie, nonostante siano anche meno efficaci da punto di vista dell’isolamento totale: vengono utilizzati infatti per proteggere l’udito in occasioni di lavoro temporanee o non continuative.

Ogni lavoratore che opera in questi contesti, comunque, dovrebbe essere sempre opportunamente formato circa le procedure di utilizzo corretto di questi dispositivi ed è compito di ogni datore di lavoro o dei preposti controllare sempre che questi ultimi siano perfettamente integri e in ottime condizioni per proteggerli efficacemente prima che inizi ogni sessione di lavoro.

Creare dunque una cultura della sicurezza e sottoporre ogni dipendente ad esami audiometrici ben precisi significa tutelare attentamente la salute di chi lavora in ambienti rumorosi; infine l’uso di strumenti di protezione personale è obbligatorio per ridurre il rischio di danni all’udito.

Investire nella salute uditiva dei dipendenti non solo protegge il loro benessere, ma contribuisce anche a creare un ambiente di lavoro più sicuro per evitare che questi ultimi possano segnalare gravi deficit causati dalla lunga esposizione ad un ambiente di lavoro potenzialmente rischioso: agire nella prevenzione, di fatto, è sempre la strategia migliore quando si tratta di salute e sicurezza sul lavoro.

Patente a Crediti – Intervista all’Avv. Giuseppe Sorrentino

Patente a Crediti – Intervista all’Avv. Giuseppe Sorrentino

 

Quali rischi corre chi dichiara il possesso di requisiti che non corrispondono alla verità?

 

Autocertificazione del Possesso dei Requisiti Patente a Crediti : Cosa succede, se un’impresa o un lavoratore autonomo, per mantenere l’operatività di cantiere, dichiara il falso, ossia fa dichiarazioni mendaci attestando il possesso di requisiti che in realtà non ha, nelle autocertificazioni destinate all’Ispettorato del Lavoro?

Intervistiamo l’Avvocato Giuseppe Sorrentino titolare dello Studio Legale Sorrentino Legal esperto in Diritto e Patrocinante in Cassazione sugli aspetti penali ed amministrativi legati a false dichiarazioni o mendaci nella autocertificazione per l’ottenimento della Patente a Crediti.

Domanda

Considerando che l’adempimento fondamentale per la continuità di esercizio “dell’attività di cantiere” dallo 01.10.2024 al 31.10.24 è la presentazione delle dichiarazioni autocertificanti quale sono i rischi al riguardo?

Risposta  

L’autocertificazione rappresenta a tutti gli effetti di legge una misura transitoria che non abilita al rilascio della Patente a punti, bensì consente solo l’operatività temporanea (per i cantieri di lavoro in attività) dalla data di entrata in vigore della nuova normativa ( 01.10.2024) fino alla data del 31 ottobre c.a.

A tal proposito il Decreto del Ministero del Lavoro del 18 settembre 2024, n. 132 suddivide espressamente le autocertificazioni in due categorie.

La prima, da ricondurre sotto il governo dall’art. 46 del DPR 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), che riguardo le autocertificazioni con oggetto (i) l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, (ii) il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ed (iii) il possesso della certificazione di regolarità fiscale,

La seconda, riconducibile al perimetro normativo delineato dall’art. 47 del DPR 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà), che riguardo le autocertificazioni con oggetto (iv) l’l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, (v) il possesso del documento di valutazione dei rischi e (vi) l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Domanda

Cosa succede, però, se un’impresa o un lavoratore autonomo, per mantenere l’operatività di cantiere, dichiara il falso, ossia attesta il possesso di requisiti che in realtà non ha,  nelle autocertificazioni destinate  all’ Ispettorato del Lavoro?

Risposta

Sotto il profilo delle conseguenze da dichiarazioni mendaci va evidenziato che, qualora l’ispettorato del lavoro dovesse accertare, da verifiche successive, la falsità dei dati e di quanto dichiarato con le autocertificazioni, si profilerebbero due significative conseguenze sanzionatorie che potrebbero mettere a serio rischio la “vita commerciale” tanto dell’impresa quanto del lavoratore autonomo.

La prima di carattere amministrativo, ossia la revoca della patente in caso di dichiarazioni false accertate dall’Ispettorato del Lavoro in fase di controllo.

La seconda di carattere penale. A tal riguardo l’art.76 del DPR 445/2000 prevede al suo secondo comma che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.”; la norma in esame, poi, al suo terzo comma, nel richiamare espressamente gli artt. 46 e 47, stabilisce che le dichiarazioni rese sono da considerarsi considerate come fatte a pubblico ufficiale; per parte della giurisprudenza penale la fattispecie in esame determina il richiamo all’art.853 c.p., rubricato falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, che punisce l’illecito considerato con la reclusione fino a due anni.

Dal combinato disposto della normativa di riferimento, quindi, possiamo trarre la seguente conclusione: i soggetti che dichiarino il falso nelle autocertificazioni necessarie per l’esercizio temporaneo dell’attività di impresa integrano un illecito penale, ove la pena è aggravata dalla circostanza specifica secondo cui le dichiarazioni vengono considerate come rese ad un pubblico ufficiale”.

Domanda

Per specificare meglio cosa potremmo sinteticamente affermare?

Risposta

Qualora l’impresa o il lavoratore autonomo dovesse dichiarare il falso con riguardo alla sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio temporaneo dell’attività cantierizzata incorrerebbe in una duplice sanzione, una di carattere amministrativo (revoca della patente) ed una di segno penale. Le sanzioni cumulativamente considerate, determinerebbero un significativo “stato di crisi commerciale” difficilmente reversibile.

Domanda

A tal proposito quali sono le migliori pratiche da adottare?

Risposta

Si rende necessario adottare tutte le cautele del caso e, quindi, nell’incertezza sul possesso dei requisiti di legge utili al rilascio della patente a punti, rivolgersi a società/professionisti specializzate per il tempestivo adeguamento alle normative di settore  come Net Srl e soprattutto, evitare di trasmettere autocertificazioni mendaci poiché con le stesse si corre il rischio di  cristallizzare il comportamento illecito ,  rendendo certe le sanzioni nel caso di successivi controlli da parte dell’ispettorato del lavoro.

Domanda  

Avvocato può indicarci un po di “Contesto normativo”?

Risposta

Il D.L. n. 19/2024, convertito con la Legge n. 56/2024, nell’incidere sul D.Lgs.n.81/08, per mezzo della modifica del suo art.27, ha introdotto l’istituto della “ Patente a Crediti “che trova applicazione, per espressa previsione, nei confronti di tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

La norma primaria ( art.27), poi, in ossequio ai Trattati UE ed al principio di armonizzazione, prescrive  che per le imprese ed i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea la patente a punti sia sostituita da  un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine; diversamente , nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, occorre un documento equivalente riconosciuto dalla legge italiana.

Il nuovo istituto subordina il rilascio della  “Patente a Crediti” al ricorre dei seguenti requisiti:

  •  iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  •  adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  •  possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  •  possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  •  possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  •  avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei predetti requisiti, deve essere autocertificato, ai sensi artt.46 e 47 del DPR 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il periodo compreso tra lo 01.10.2024 (data di entrata in vigore della riforma) ed il 31.10.2024 (data a partire dalla quale sarà possibile accedere alla procedura telematica finalizzata al rilascio della patente a punti)

Ringraziamo L’avvocato Giuseppe Sorrentino per la sua disponibilità.

 

Avvocato Giuseppe Sorrentino