Addestramento e Formazione delle attrezzature lavoro

Addestramento e Formazione delle Attrezzature da Lavoro: Tutto Quello che Devi Sapere

Indice
  1. Cosa prevede la normativa italiana sull’addestramento
  2. Differenza tra formazione e addestramento
  3. Quali attrezzature richiedono una preparazione specifica
  4. Come organizzare corsi efficaci in azienda
  5. Il supporto di Net Srl a Torino per la tua sicurezza
In Breve

Rif. Art.71 D.Lgs 81/08.

Laddestramento e la formazione per l’uso delle attrezzature da lavoro sono obblighi previsti dalla normativa italiana, in particolare dal Decreto Legislativo 81/2008. Questo articolo ti spiegherà cosa prevede la legge, quali attrezzature necessitano di preparazione e come organizzare tutto al meglio, soprattutto se operi a Torino. Con Net Srl, esperti in sicurezza sul lavoro, puoi avere consulenze su misura per essere in regola e proteggere il tuo team.

Approfondimento

1. Cosa prevede la normativa italiana sull’addestramento

Il Decreto Legislativo 81/2008, noto come “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”, stabilisce che chi usa attrezzature specifiche deve essere adeguatamente formato e addestrato. L’obiettivo? Ridurre i rischi di infortuni, un aspetto fondamentale in città come Torino, dove molte aziende operano con macchinari complessi. La legge non è solo un obbligo, ma un modo per garantire che tutti lavorino in sicurezza.

2. Differenza tra formazione e addestramento

Spesso si confondono, ma non sono la stessa cosa:
  • Formazione: È teorica, serve a capire rischi, regole e procedure (es. corsi in aula o online).
  • Addestramento: È pratico, si concentra sull’uso concreto delle attrezzature (es. esercitazioni sul campo).
    Entrambi sono obbligatori per alcune attrezzature e devono essere documentati. A Torino, dove il settore industriale è vivo, combinarli è la chiave per un team preparato.

3. Quali attrezzature richiedono una preparazione specifica

Non tutte le attrezzature necessitano di corsi, ma alcune sì, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Tra queste:
  • Carrelli elevatori (muletti)
  • Piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
  • Gru e macchine movimento terra
  • Trattori agricoli o forestali
    Se la tua azienda torinese usa uno di questi mezzi, devi organizzare addestramento e formazione: è la legge, ma anche buon senso.

4. Come organizzare corsi efficaci in azienda

Ecco come fare:
  • Valuta le esigenze: Identifica quali attrezzature usi e chi le gestisce.
  • Scegli un ente qualificato ed accreditato: I corsi devono essere tenuti da formatori accreditati come NET Srl.
  • Pianifica sessioni pratiche: L’addestramento sul campo è essenziale.
  • Rilascio attestati: Ogni lavoratore deve ricevere un documento valido e solo quelli emessi da Enti Accreditati lo Sono (verifica sempre che l’Ente erogatore sia regolarmente accreditato).
  • Aggiornamenti: La legge prevede richiami periodici (es. ogni 5 anni per i muletti).
    A Torino, dove la produttività è alta, un’organizzazione ben fatta evita sprechi di tempo e problemi legali.

5. Il supporto di Net Srl a Torino per la tua sicurezza

Se sei a Torino e vuoi garantire addestramento e formazione impeccabili per le tue attrezzature da lavoro, Net Srl è il partner giusto accreditato presso la Regione Piemonte. Con sede nel capoluogo piemontese, offriamo consulenze personalizzate, corsi accreditati e supporto per rispettare il Decreto 81/2008. Contattaci al 011.8227880 o a info@netsrl.net  per una valutazione: rendiamo la tua azienda più sicura e conforme alla normativa.

Domande più frequenti sull’argomento 
  1. Quali attrezzature richiedono addestramento a Torino?
    Quelle elencate nell’Accordo Stato-Regioni, come muletti e gru, molto usate nelle industrie torinesi.
  2. La formazione per le attrezzature è obbligatoria per legge?
    Sì, il Decreto 81/2008 lo impone per le attrezzature specifiche: senza, rischi sanzioni.
  3. Quanto dura un corso per carrelli elevatori?
    Di solito 12 ore (8 teoria + 4 pratica), con aggiornamenti ogni 5 anni.
  4. Posso organizzare l’addestramento da solo nella mia azienda torinese?
    No, serve un ente accreditato, ma Net Srl può gestire tutto per te.
  5. Cosa succede se un dipendente usa un muletto senza formazione?
    Rischi infortuni, multe e responsabilità legali: meglio prevenirlo con un corso.

Contatti e Invito all’Azione
Vuoi formare il tuo team sull’uso delle attrezzature da lavoro nella tua azienda torinese? Net Srl, specializzata in sicurezza sul lavoro a Torino, ti offre corsi e consulenze su misura. Contattaci oggi:
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FORMAZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO

Nella riunione della Conferenza Stato Regioni è stato sancito l’accordo per la formazione relativo alle attrezzature di lavoro che dà attuazione all’art. 73, comma 5 del D. Lgs. 81/08.Infatti tale accordo è stato indicato da alcuni come l’accordo stato regioni attrezzature. Riguarda infatti molti aspetti della formazione ma anche uno piuttosto sottovalutato e cioè quello della formazione attrezzature accordo stato regioni. Quindi la formazione attrezzature di lavoro rivesto il punto che è stato maggiormente valorizzato da questo accordo dove si passa dal concetto di formazione a quelli di addestramento.

L’oggetto dell’accordo riguarda le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Formazione obbligatoria:

L’accordo Stato Regioni per la formazione relativa alle attrezzature di lavoro si applica a:

  1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili

  2. Gru a torre

  3. Gru mobile

  4. Gru su autocarro

  5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)

  6. Trattori agricoli forestali

  7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)

  8. Pompe per calcestruzzo

Tabella della durata minima dei corsi 

Attrezzatura modulo teorico (ore) Durata modulo pratico (ore)
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE) 4 4 (PLE  con stabilizzatori)4 (PLE  senza stabilizzatori)6 (PLE con e senza stabilizzatori)
Gru caricatrici idrauliche 4 8
Gru a Torre 8 4 (gru a rotazione in basso)4 (gru a rotazione in alto)6 (gru a rotazione in basso e in alto)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 8 4 (carrelli industriali semoventi)4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)
Conduzione gru mobili(solo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) 74 74
Trattori agricoli o forestali 3 5 per trattori a ruote5 per trattori a cingoli
Escavatori, pale caricatrici, terne, etc.. 4 6 per scavatori idraulici6 per scavatori a fune6 per caricatori frontali6 per terne6 per auto-ribaltabili a cingoli12 per scavatori idraulici, caricatori frontali e a terne
Pompe per calcestruzzo 7 7

FORMAZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO A TORINO

Il nostro ufficio formazione è a vostra disposizione al numero 011.822.7880

Verifiche Attrezzature e Mezzi di Sollevamento 81 – 08

Verifiche Attrezzature a pressione e Mezzi di Sollevamento

Net esegue per i propri Clienti le Verifiche sulle attrezzature a pressione e mezzi di sollevamento, art.71, comma 11 D. Lgs 81/2008

verifiche attrezzature
verifiche attrezzature di lavoro

ATTIVITÀ INTERESSATE Verifica attrezzature

Dal 23/05/2012, si è avviato il nuovo regime per le Verifiche Periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08, per i “Gruppi SC, SP e GVR“, cioè dei mezzi di sollevamento persone e cose non azionati a mano ed elementi in pressione (caldaie, generatori, serbatoi, etc.).

OBBLIGHI SPECIFICI DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro è responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori ed in particolare della corretta installazione, uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro e del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Inoltre provvede che venga fatta una corretta Verifica attrezzature.

La periodicità delle verifiche periodiche è prevista dall’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 per attrezzature a pressione.

verifiche attrezzature
verifiche attrezzature

Quali sono le PRIME Verifiche Periodiche?

Per le verifiche attrezzature di sollevamento bisogna innanzitutto fare le seguenti verifiche preliminari :

  1. – Esistenza della copia della dichiarazione di conformità (Direttiva PED -ai sensi del D. Lgs 93/2000)
  2. – manuale d’uso/manutenzione rilasciato dal costruttore l’attrezzatura a pressione;
  3. – registro di controllo e/o registrazione degli interventi manutentivi e controllo periodico previsti dal costruttore
  4. – copia rapporti di prova degli eventuali controlli/indagini supplementari eseguite in occasione delle verifiche periodiche di integrità
  5. – tutta la documentazione di cui all’art. 6, D.M. 1 dicembre 2004, n° 329;

Il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e in possesso di mezzi/attrezzature necessarie per l’esecuzione delle verifiche, esclusi gli apparecchi di misurazione.

Inoltre successivamente ai controlli preliminari è opportuno procedere all’ulteriore analisi della documentazione per le Verifica attrezzature.

– verbali di verifiche periodiche precedenti comprendenti l’analisi delle :

1) schede tecniche prima verifica periodica ISPESL/INAIL, ai sensi dell’all.to IV del D.M. 11 aprile 2011;

2) verbali di primo impianto/controllo della messa in servizio, secondo quanto previsto dall’art. 4, D.M. 1 dicembre 2004, n° 329, ove richiesto];

– libretto delle verifiche ANCC-ISPESL per Verifica attrezzature

La periodicità di tali verifiche è prevista dall’allegato VII del D. Lgs. 81/2008

verifiche attrezzature
verifiche attrezzature

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Per quanto concerne l’utilizzo delle attrezzare di lavoro è da rilevare che qualora le stesse per il loro impiego richiedono conoscenze o responsabilità particolari (p.e. gru a ponte, gru a bandiera, ecc.).

Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservata ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati (art. 71, comma 7, D.lgs. n.81/2008).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 – l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.

I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni.

Le attrezzature di lavoro, riportate in Allegato VII del D. Lgs. n.81/2008, per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono le seguenti: gru a torre; gru su autocarro; autogrù; carrelli semoventi a braccio telescopico e PLE.

Verifica attrezzature
Verifica attrezzature

Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

La mancata manutenzione, l’assenza od omissioni tutto o solo in parte delle possibili azioni di controllo volte ad assicurare il permanere dei requisiti di sicurezza costituisce specifica contravvenzione a quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e necessitano per la loro eliminazione apposito provvedimento da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio.

Per maggiori info sito INAIL

Contattateci al nostro numero 011.8227880 oppure info@netsrl.net