Audit Energetico Decreto 102/2014
Il Decreto definisce efficientamento energetico un insieme di azioni atte a migliorare l’efficienza energetica, in tutti i settori utili al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020 pari a una riduzione di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) dei consumi di energia primaria, conteggiati a partire dal 2010. Efficenza energetica per le aziende è uno degli obiettivi fondamentali per la normativa. L’efficienza energetica è un valore e in generale Efficientamento energetico edifici sia civili che industriali è diventato un obbligo di legge.
Il decreto 102/2014 sull’efficienza energetica
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia (art. 8)
Le grandi imprese e le imprese energivore, sono tenute ad eseguire una diagnosi energetica nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, pena una sanzione amministrativa.
Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico.
Le diagnosi dovranno essere condotte da società di servizi energetici (SSE), esperti in gestione dell’energia (EGE) o auditor energetici. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le diagnosi energetiche saranno eseguite solo da soggetti certificati secondo le norme UNI CEI 11352 (ESCO), UNI CEI 11339 (EGE) o da auditor energetici certificati secondo norme tecniche da elaborarsi.
La diagnosi dovrà valutare anche la fattibilità tecnica, la convenienza economica e il beneficio ambientale, derivante dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento eventualmente presenti nei pressi dell’impresa.
L’Enea ha una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica ed eseguirà controlli a campione con possibilità di verifiche in situ.
Le diagnosi svolte da auditor interni all’impresa saranno tutte verificate dall’Enea.
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici (art.9)
Negli edifici con sistemi centralizzati di riscaldamento, di raffreddamento o di fornitura di acqua calda (incluse le reti di teleriscaldamento) viene resa obbligatoria la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascuna utenza.
Entro il 31 dicembre 2016 le imprese di fornitura del servizio dovevano installare un contatore individuale per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.
L’installazione del contatore deve risultare tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. In caso contrario si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834.
Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura.
Nei condomini, le spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento e acqua calda sanitaria degli appartamenti, vanno suddivise in funzione degli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e dei costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e s.m.i..
Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione (art.12)
Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, le ESCO e gli EGE potranno partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se saranno certificati secondo, rispettivamente, le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.
Entro il 31 dicembre 2014 l’Enea costituirà nel proprio sito web i seguenti elenchi a cui iscriversi:
- ESCO certificate UNI CEI 11352;
- esperti in Gestione dell’Energia certificati secondo la UNI CEI 11339;
- organizzazioni certificate ISO 50001;
- auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.
Servizi energetici ed altre misure per promuovere l’efficienza energetica (art. 14)
I nuovi edifici che conseguiranno una riduzione certificata di almeno il 20% dell’indice di prestazione energetica previsto dal D.L. 192/2005 e s.m.i., beneficeranno di un bonus cubatura.
Lo spessore degli elementi edilizi (murature e solai) che racchiudono il volume riscaldato, eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 30 cm per tutte le strutture e fino ad un massimo di 15 cm per quelli orizzontali intermedi. Non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.
Anche gli edifici esistenti oggetto d’interventi di riqualificazione energetica che conseguiranno una riduzione certificata di almeno il 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.L. 192/2005 e s.m.i. delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, possono beneficiare di un bonus cubatura nella misura massima di 25 cm per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e di 30 cm per il maggior spessore degli elementi di copertura.
Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
I nostri tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento allo 011/8227880.
Per maggiori approfondimenti Ministero dell’Ambiente