La Regione Piemonte recepisce la norma per il Corso Stato Regioni del 7 luglio 2016, accordo stato regioni formazione sicurezza finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 81/08 e smi. Accordo stato regioni sicurezza riveste particolare importanza nel panorama della conoscenza del lavoratore. Accordo stato regioni formazione lavoratori quindi deve essere recepito dalle aziende come punto nodale di quella formazione ed informazione prevista già dalla direttiva 392 del 1989.

Formazione Stato Regioni in Piemonte

accordo stato regioni
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Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro

Le “Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/08 e smi” (edizione dicembre 2016), allegate alla deliberazione della Regione Piemonte, contengono dunque “informazioni utili alla progettazione, alla realizzazione, alla fruizione e al controllo dei corsi di formazione previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” in ambito regionale.

Inoltre “riconfermano la Commissione per la verifica dei soggetti formatori, definiscono le modalità di inserimento negli elenchi dei soggetti formatori, definiscono alcune procedure per l’effettuazione dei corsi finalizzate a garantire la qualità della formazione erogata”. Indicazioni che sono chiaramente da considerarsi come “dettaglio rispetto a quanto contenuto nei provvedimenti nazionali: è quindi di fondamentale importanza, per avere completezza di informazione e comprensione piena delle procedure, leggere questo documento parallelamente alle norme nazionali alle quali lo stesso continuamente si riferisce”.

Accordo Stato Regioni formazione

Nel documento si indica che la Commissione, “oltre a stilare e aggiornare gli elenchi dei soggetti formatori abilitati, supporterà la Regione Piemonte nell’implementazione e aggiornamento del presente documento e nella raccolta e gestione delle istanze provenienti dal territorio in materia di formazione alla sicurezza ed igiene del lavoro. La commissione verificherà periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti e aggiornerà di conseguenza gli elenchi dei soggetti formatori abilitati”.

stato regioni
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Inoltre la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, gli Enti di area vasta e i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL, nell’ambito della loro attività di controllo, “verificheranno eventuali anomalie nell’erogazione dei corsi e le segnaleranno alla commissione che potrà procedere anche alla cancellazione dei soggetti coinvolti dagli elenchi degli abilitati”.

Per essere inseriti negli elenchi dei soggetti formatori abilitati all’erogazione dei corsi “devono presentare alla Commissione regionale una specifica richiesta, tramite i modelli pubblicati nel sito web della Regione Piemonte”. La commissione organizza il proprio lavoro “ in modo tale da dare risposta alle istanze dei soggetti formatori, di norma, entro 120 giorni dal ricevimento delle stesse”.

NET è Ente Accreditato ed abilitato alla erogazione dei Corsi di formazione Stato Regioni.

La formazione obbligatoria lavoratori si articola in due moduli distinti:

a) Innanzitutto la formazione stato regioni di carattere generale e aggiornamento formazione lavoratori, della durata minima di 4 ore, per tutti i settori di attività, che riprende i contenuti già espressi dall’art.37, comma 1, lett.a), d.lgs. n.81/2008 e s. m. i. (concetti di rischi, danno, prevenzione ecc…). Tale formazione può essere erogata anche in modalità e-Learning;

b) Poi la formazione stato regioni specifica, di durata minima variabile di 4, 8, 12 ore, secondo la macro-categoria di rischio in cui ricade l’azienda (rispettivamente basso, medio, alto), in base alla classificazione ATECO dei settori, di cui all’Allegato 2. Si ripropone dunque l’indicazione seguita per la formazione degli Addetti e Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (Modulo B), di cui all’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, classificando le aziende ai fini della definizione del loro livello di rischio in funzione del settore di attività.

Formazione sicurezza

Se tale criterio consente di stabilire con una certa rapidità la durata minima dei percorsi formativi, alquanto generico è invece riguardo ai rischi a cui sono realmente esposti i lavoratori, che potranno essere individuati solo a seguito di una corretta ed esaustiva valutazione dei rischi.

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Sul punto l’Accordo precisa che la trattazione dei rischi indicati per la formazione specifica va declinata secondo “la loro effettiva presenza” nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio, dovendo contenuti e durata dei percorsi formativi essere “subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro”.

Formazione obbligatoria lavoratori

La disciplina posta dall’Accordo va peraltro intesa come minima; “il percorso formativo e i relativi argomenti possono – infatti – essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario”.

Formazione sicurezza sul lavoro

Per iscrizioni e contatti chiamaci allo 011 8227880 – email: formazione@netsrl.net

I Corsi di Formazione Stato regioni si tengono a Torino oppure online comodamente presso la vostra sede.

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