I lavori che vengono svolti in un cantiere edile sono tanti, come tante sono le mansioni che un dipendente svolge. In situazioni del genere, organizzare il lavoro in sicurezza e valutare i rischi può diventare difficile. Proprio per evitare problemi di questo genere e tutelare la sicurezza di tutti i lavoratori, è previsto in cantiere la presenza di una figura chiamata Coordinatore per la Sicurezza. Il suo compito è quello di prevenire i rischi all’interno del cantiere edile. È un professionista che, su incarico del responsabile dei lavori e del committente, coordina le imprese impegnate nei lavori in cantiere con lo scopo di pianificare le corrette misure atte a ridurre il livello di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori. Il coordinatore svolge due ruoli importanti per la sicurezza in cantiere:
- Progettazione dei lavori (CSP): redige il piano di coordinamento per la sicurezza, un documento che serve ad analizzare gli aspetti legati ad eventuali rischi che il lavoratore potrebbe incorrere durante la sua attività. La redazione di tale documento è obbligatoria. L’omessa redazione è punibile dalla legge con l’arresto da 3 a 6 mesi o una multa da 3.000 a 12.000 euro. In questa fase, dovrà inoltre predisporre un fascicolo con all’interno informazioni utili sulla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
- Fase esecutiva (CSE): monitora l’andamento dei lavori, controllando che sia i lavoratori che l’azienda stiano applicando le regole prefissate all’interno del piano di coordinamento per la sicurezza. Nello specifico, deve controllare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), organizzare e coordinare le attività di lavoro. Inoltre, deve segnalare al committente o al responsabile dei lavori eventuali negligenze da parte del lavoratore, proponendo la sospensione dei lavori se lo ritiene necessario, l’allontanamento del lavoratore dal cantiere e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto. Infine, dovrà sospendere ogni attività in caso di pericolo grave fino a quando non verranno effettuati i sopralluoghi e adeguamenti necessari.
Per poter ricoprire il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) è necessario essere in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura o geologia, con esperienza di almeno un anno nel settore delle costruzioni. Invece, per il ruolo di Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) è richiesto il diploma di geometra o perito industriale o agrario, unitamente ad un’esperienza di almeno tre anni nel settore delle costruzioni.
Coordinatore per la Sicurezza e RSPP: la differenza
Un’altra figura importante per garantire un ambiente di lavoro a norma e sicuro è il Responsabile del Servizio Prevenzioni e Protezione (RSPP), il cui compito è quello di garantire la tutela e sicurezza dei lavoratori, prevenendo le situazioni che potrebbero essere rischiose durante le attività di lavoro in azienda. Insieme al datore di lavoro al medico competente, al rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l’RSPP deve redigere il documento Valutazione dei Rischi (DVR) contenente tutte le informazioni utili per la salvaguardia della salute e sicurezza del lavoratore, preparare un piano emergenza e pianificare delle riunione periodiche di aggiornamento.
Dunque, qual è la differenza tra coordinatore per la sicurezza e RSPP?
- Il Coordinamento per la Sicurezza è una figura obbligatoria solo nei casi di lavoro in cantiere edile. È necessario possedere un titolo di studio inerente al settore in cui dovrò operare;
- Il RSPP deve essere una figura sempre presente in azienda, a prescindere di quale sia il settore di cui l’azienda si occupa. Per ricoprire il ruolo, è necessario un diploma di istruzione secondaria unito ad un’adeguata formazione e continuo aggiornamento.
Le competenze e le conoscenze del RSPP devono essere adeguate al ruolo che ricopre, anche tenendo in considerazione i rischi e le aggravanti delle diverse attività lavorative dell’azienda. Inoltre, il coordinatore per la sicurezza deve essere in possesso di attestato di frequenza dei corsi sicurezza sul lavoro, con verifica dell’apprendimento e rispettare gli obblighi di aggiornamento quinquennali previsti dalla Legge.
L’attestato di frequenza non è richiesto per coloro che non sono più in servizio, ma che hanno svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno 5 anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi previsti nell’Allegato XIV del dlgs 81/2008 o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’Allegato XIV. L’attestato inoltre non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.