Formazione RLS Rappresentante Lavoratori Sicurezza 81-08

Corso di aggiornamento e Formazione RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a Torino

Corso Formazione RLS
corso rappresentante lavoratori sicurezza

La figura dell’RLS cioè del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere il punto di riferimento per tutti i lavoratori per le tematiche della sicurezza.

La RLS deve monitorare che la gestione della sicurezza in azienda o in ufficio avvenga nel pieno rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti. Per poter assolvere con adeguatezza a tale compito deve essere adeguatamente formato.

Il D. Lgs. 81/08, prevede che in tutte le aziende, o unità produttive venga eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D. Lgs 81/2008 prevede diverse modalità di designazione/elezione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS):

Corso RLS
Corso RLS  – Corso RLS 

Fino a 15 lavoratori

Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dovrà essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, diversamente può essere individuato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Più di 15 lavoratori

Nelle Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, formazione rls ppt, viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) o, in assenza di esse, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori che prestino la loro attività presso le sedi aziendali. Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni purché il loro rapporto di lavoro abbia durata almeno pari alla durata del mandato.

Formazione Rls durata : L’elezione ha validità triennale cosi pure per la formazione.

In ogni caso, il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il seguente:

a) 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori

b) 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

Il datore di lavoro deve comunicare ad ogni variazione all’INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Corso RLS
Corso RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza relativa ai rischi specifici dell’attività lavorativa presso cui è stato eletto RLS. La formazione rls aggiornamento viene svolta periodicamente.

I contenuti della formazione che può essere fatta come formazione rls on line anche detta in modalità di formazione rls e-learning.

  1. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  2. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  3. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  4. valutazione dei rischi;
  5. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  6. aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  7. nozioni di tecnica della comunicazione.

Obbligo di frequenza
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni previste. E’ consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale e l’ammissione alla verifica finale è subordinata alla effettiva presenza.
Requisiti per l’ottenimento degli attestati e crediti formativi
Il corso prevede una verifica finale dell’apprendimento e delle conoscenze acquisite mediante un test. L’attestato di frequenza sarà rilasciato previo il superamento della prova.
L’aggiornamento obbligatorio a cadenza annuale è disciplinato dal Ccnl e non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Corso RLS
Corso RLS – Aggiornamento RLS

Formazione rls torino : La durata del corso di formazione è di 32 ore.

L’aggiornamento dev’essere effettuato annualmente e la durata dovrà essere di minimo 4 ore per le aziende fino a 50 lavoratori e minimo di 8 ore per le aziende con più di 50 lavoratori.

Per iscrizioni e contatti chiamaci allo 011 8227880 oppure invia e-mail a :   formazione@netsrl.net

Per maggiori informazioni puoi consultare il sito dell’INAIL

 

Formazione Stato Regioni a Torino

La Regione Piemonte recepisce la norma per il Corso Stato Regioni del 7 luglio 2016, accordo stato regioni formazione sicurezza finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 81/08 e smi. Accordo stato regioni sicurezza riveste particolare importanza nel panorama della conoscenza del lavoratore. Accordo stato regioni formazione lavoratori quindi deve essere recepito dalle aziende come punto nodale di quella formazione ed informazione prevista già dalla direttiva 392 del 1989.

Formazione Stato Regioni in Piemonte

accordo stato regioni
accordo stato regioni

Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro

Le “Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/08 e smi” (edizione dicembre 2016), allegate alla deliberazione della Regione Piemonte, contengono dunque “informazioni utili alla progettazione, alla realizzazione, alla fruizione e al controllo dei corsi di formazione previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” in ambito regionale.

Inoltre “riconfermano la Commissione per la verifica dei soggetti formatori, definiscono le modalità di inserimento negli elenchi dei soggetti formatori, definiscono alcune procedure per l’effettuazione dei corsi finalizzate a garantire la qualità della formazione erogata”. Indicazioni che sono chiaramente da considerarsi come “dettaglio rispetto a quanto contenuto nei provvedimenti nazionali: è quindi di fondamentale importanza, per avere completezza di informazione e comprensione piena delle procedure, leggere questo documento parallelamente alle norme nazionali alle quali lo stesso continuamente si riferisce”.

Accordo Stato Regioni formazione

Nel documento si indica che la Commissione, “oltre a stilare e aggiornare gli elenchi dei soggetti formatori abilitati, supporterà la Regione Piemonte nell’implementazione e aggiornamento del presente documento e nella raccolta e gestione delle istanze provenienti dal territorio in materia di formazione alla sicurezza ed igiene del lavoro. La commissione verificherà periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti e aggiornerà di conseguenza gli elenchi dei soggetti formatori abilitati”.

stato regioni
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Inoltre la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, gli Enti di area vasta e i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL, nell’ambito della loro attività di controllo, “verificheranno eventuali anomalie nell’erogazione dei corsi e le segnaleranno alla commissione che potrà procedere anche alla cancellazione dei soggetti coinvolti dagli elenchi degli abilitati”.

Per essere inseriti negli elenchi dei soggetti formatori abilitati all’erogazione dei corsi “devono presentare alla Commissione regionale una specifica richiesta, tramite i modelli pubblicati nel sito web della Regione Piemonte”. La commissione organizza il proprio lavoro “ in modo tale da dare risposta alle istanze dei soggetti formatori, di norma, entro 120 giorni dal ricevimento delle stesse”.

NET è Ente Accreditato ed abilitato alla erogazione dei Corsi di formazione Stato Regioni.

La formazione obbligatoria lavoratori si articola in due moduli distinti:

a) Innanzitutto la formazione stato regioni di carattere generale e aggiornamento formazione lavoratori, della durata minima di 4 ore, per tutti i settori di attività, che riprende i contenuti già espressi dall’art.37, comma 1, lett.a), d.lgs. n.81/2008 e s. m. i. (concetti di rischi, danno, prevenzione ecc…). Tale formazione può essere erogata anche in modalità e-Learning;

b) Poi la formazione stato regioni specifica, di durata minima variabile di 4, 8, 12 ore, secondo la macro-categoria di rischio in cui ricade l’azienda (rispettivamente basso, medio, alto), in base alla classificazione ATECO dei settori, di cui all’Allegato 2. Si ripropone dunque l’indicazione seguita per la formazione degli Addetti e Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (Modulo B), di cui all’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, classificando le aziende ai fini della definizione del loro livello di rischio in funzione del settore di attività.

Formazione sicurezza

Se tale criterio consente di stabilire con una certa rapidità la durata minima dei percorsi formativi, alquanto generico è invece riguardo ai rischi a cui sono realmente esposti i lavoratori, che potranno essere individuati solo a seguito di una corretta ed esaustiva valutazione dei rischi.

stato regioni
accordo stato regioni

Sul punto l’Accordo precisa che la trattazione dei rischi indicati per la formazione specifica va declinata secondo “la loro effettiva presenza” nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio, dovendo contenuti e durata dei percorsi formativi essere “subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro”.

Formazione obbligatoria lavoratori

La disciplina posta dall’Accordo va peraltro intesa come minima; “il percorso formativo e i relativi argomenti possono – infatti – essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario”.

Formazione sicurezza sul lavoro

Per iscrizioni e contatti chiamaci allo 011 8227880 – email: formazione@netsrl.net

I Corsi di Formazione Stato regioni si tengono a Torino oppure online comodamente presso la vostra sede.