Quali differenze tra mobbing e straining? 81-08

Analisi delle differenze tra Mobbing e Straining

Il mobbing può ricorrere anche se il lavoratore ha atteggiamenti ostili e la conflittualità è reciproca: Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 luglio 2019 n.18808

La Suprema Corte ha stabilito che “non è vero che per configurare il mobbing (o lo straining) quali comportamenti vessatori nei confronti del dipendente sia necessario che non ricorra conflittualità reciproca.”

Secondo la Corte, “infatti, pur a fronte (in via di mera ipotesi) di atteggiamenti ostili del lavoratore, il datore di lavoro non è certamente legittimato ad indursi a comportamenti vessatori. Egli può infatti senza dubbio esercitare i propri poteri direzionali ex art.2104 c.c., comma 2, come anche, nel caso, i poteri disciplinari, ma nei limiti stabiliti dalla legge e comunque nel rispetto di un canone generale di continenza, espressivo dei doveri di correttezza propri di ogni relazione obbligatoria, tanto più se destinata ad incidere continuativamente sulle relazioni interpersonali.”

 

Mobbing
Mobbing

 

Il tema dello straining è piuttosto interessante proprio in un mondo che sta andando verso una civiltà di colletti bianchi che trasformano il lavoro manuale in servizio. Quindi ci chiediamo sempre più spesso cosa è il mobbing lavoro, o quale sia il mobbing significato. Sappiamo che le distinzioni sono molte, ad esempio esiste il mobbing orizzontale, il mobbing verticale relativamente alle dinamiche tra personale su diversa o su pari scala gerarchica.

Esiste un mobbing lavorativo ed uno stalking lavoro correlato. Esiste un mobbing sul lavoro ed uno stalking sul lavoro. Insomma il mobbing reato si sta guadagnando l’onore delle cronache e dell’attenzione pubblica, sopratutto tra gli psicologi del lavoro che ne studiano cause ed effetti.

Quindi siamo tra mobbing significato e mobbing definizione alla ricerca di un modo per rendere il luogo di lavoro un posto confortevole dove i conflitti siano il più possibile pacati e sedati nelle opportune sedi.

L’ultima riflessione che potremmo definire del mobbing cosa fare quando ci troviamo di fronte ad una denuncia per mobbing nel nostro luogo di lavoro?

Ma vediamo nel dettaglio questa interessante pronuncia della cassazione, perché quando la denuncia va avanti ed il rapporto si incancrenisce non deve stupire che si arrivi fino al terzo grado di giudizio.

Gli elementi costitutivi e le fonti della responsabilità: Cassazione Civile, Sez. Lav., 4 giugno 2019 n.15159

Secondo questa sentenza di Cassazione “gli orientamenti oramai consolidati di questa Corte sono […] nel senso che:

– è configurabile il M. lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti dannosi interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima (Cass. 21 maggio 2018, n.12437; Cass. 10 novembre 2017, n.26684);

– è configurabile lo straining, quale forma attenuata di mobbing, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n.18164) o esse siano limitate nel numero (Cass. 29 marzo 2018, n.7844), ma comunque con effetti dannosi rispetto all’interessato”.

Ai fini dell’affermazione della responsabilità, inoltre, la Corte da un lato ricorda che è sufficiente l’elemento soggettivo della colpa e dall’altro ribadisce quale sia il discrimine che separa l’area della responsabilità dall’area della non responsabilità.

Secondo i più recenti orientamenti della Cassazione, infatti, “è comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento – imputabile anche solo per colpa – che si ponga in nesso causale con un danno alla salute (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass.20 giugno 2018, n.16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass.20 aprile 2018, n.9901), fermo restando che si resta al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass.29 gennaio 2013, n.3028) o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n.4063; Cass., S.U., 11 novembre 2008, n.26972).”

Mobbing
Mobbing

Questa recente pronuncia ricorda poi una delle caratteristiche più peculiari del mobbing.

Infatti, secondo la Corte, “nelle prime due situazioni (mobbing e straining)” sussistono “fonti di responsabilità che possono derivare non solo da inadempimenti, ma anche da comportamenti interni al rapporto di lavoro che, se singolarmente valutati, potrebbero anche essere astrattamente legittimi o relativi ad altrimenti normali conflitti interpersonali, rispetto ai quali è l’intenzionalità (vessatoria o stressogena) a qualificare l’accaduto come illecito contrattuale diretto (ove il datore di lavoro sia autore o partecipe della dinamica vessatoria) o indiretto (se siano altri lavoratori a tenere il comportamento illegittimo ed al datore si possa imputare di non averlo impedito).”

La distinzione tra mobbing e straining e la rilevanza delle diverse qualificazioni processuali: Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 luglio 2018 n.18164

In questa sentenza la Cassazione precisa che“questa Corte ha già affermato, con indirizzo cui il Collegio intende dare continuità, che lo straining altro non è se non una forma attenuata di M. nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull’art.2087 cod. civ., norma di cui da tempo è stata fornita un’interpretazione estensiva costituzionalmente orientata al rispetto di beni essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt.32, 41 e 2 Cost. (v. Cass. 4 novembre 2016, n. 3291 e la recente Cass. 19 febbraio 2018, n. 3977)”.

A fini processuali (ma anche di inquadramento sistematico delle due fattispecie), la sentenza sottolinea che “nelle decisioni citate è stato precisato che non integra violazione dell’art.112 cod. proc. civ. l’aver qualificato la fattispecie come straining mentre in ricorso si sia fatto riferimento al mobbing, in quanto si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale, per identificare comportamenti ostili, in ipotesi atti ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare situazioni “stressogene” che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio (sul punto, la già citata Cass. n.3291/2016 e la più recente Cass. 29 marzo 2018, n.7844)”.

 

Mobbing
Mobbing

 

 

Sentenze analizzate :

Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. – Sentenza n. 18808 del 12 luglio 2019 – Mobbing: pur a fronte di atteggiamenti ostili del lavoratore, il datore di lavoro non è certamente legittimato a porre in essere comportamenti vessatori

Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. – Sentenza n. 15159 del 04 giugno 2019 – Risarcimento danni da mobbing. La malattia psichica non esonera il datore di lavoro da responsabilità ex art. 2087 c.c.

Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. – Sentenza n. 18164 del 10 luglio 2018 – Mobbing e straining

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Il percorso formativo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro dedicato ai lavoratori e da noi proposto in modalità e-learning, riguarda quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, relativamente alla formazione generale e specifica.

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Sicurezza lavoro Torino – Corso di aggiornamento lavoratore rischio alto

A norma dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011eroghiamo il corso di aggiornamento della formazione del lavoratore sulla sicurezza sul lavoro in azienda di categoria di rischio ALTO.

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Corso guida trattore e rischi macchine agricole

Corso di formazione a norma dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 il quale prevede, per poter utilizzare specifiche attrezzature nel settore agricolo (quali ad esempio trattrici agricole, carrelli semoventi a braccio telescopico e di tipo industriale).

Corso Macchine Agricole. Formazione Sicurezza Lavoro a Torino

Aggiornamento per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE Il trattore è la macchina per eccellenza per svolgere operazioni di natura agricola e funzioni di trasporto di materiali vari, tramite il traino di rimorchi.

Aggiornamento per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a cingoli

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A CINGOLI Il corso di aggiornamento previsto dall’Accordo Stato-Regioni per gli addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a cingoli è rivolto a tutti coloro che durante lo svolgimento del proprio lavoro utilizzano questo tipo di attrezzatura.

Corso Mulettisti – Carrellisti – Carrello Elevatore

Il corso è destinato ai conduttori di muletti elettrici e a motore, transpallet elettrici, ecc. Il corso intende fornire la base teorica relativa alle norme di sicurezza per la conduzione dei suddetti mezzi.

Corso Muletto in Sicurezza. Formazione Sicurezza Lavoro

Aggiornamento Carrellisti Mulettisti

Normativa di Riferimento L’aggiornamento della formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi con conducente a bordo, altrimenti detti “carrellisti” o “mulettisti è sancito dall’art. 73 del D.Lgs 81/08 Testo Unico in materia di sicurezza sul Lavoro.

Corso per addetti alla conduzione di Gru a Torre

Sicurezza delle attrezzature. Formazione sicurezza lavoro

Il corso è rivolto agli addetti aziendali alla conduzione di apparecchi di sollevamento (es. gru a torre).

Aggiornamento addetti piattaforme elevabili (PLE)

In base all’Art.73 comma 5 del D.Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni, gli Addetti alle piattaforme elevabili PLE.

Corsi Formazione sicurezza sul Lavoro.

Corsi RSPP TORINO – Datore di Lavoro

Il corso RSPP Torino di formazione per il datore di lavoro che vuole assumere in proprio le funzioni di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è eseguito ai sensi del comma 2, art 34 del D.Lgs n.81/2008.

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Corso di aggiornamento RSPP

La normativa inerente la formazione sulla sicurezza sul lavoro obbliga il datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP a provvedere alla propria formazione e all’aggiornamento continuo.

Corso RLS

Il corso di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n.81/2008 , il corso si pone come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per l’esercizio della funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Formazione RLS a Torino
Formazione Sicurezza lavoro RLS a Torino

Aggiornamento RLS – Sicurezza Torino

Il corso di aggiornamento per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D. Lgs n.81/2008 , il corso si pone come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per l’esercizio della funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

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Corso attrezzature lavoro Addestramento all’Uso

Addestramento nel corso uso attrezzature di lavoro a Torino

Riferimento Art.71 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Soggetti obbligati

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. A tal fine deve far frequentare un corso attrezzature di lavoro per i propri lavoratori.

attrezzature
attrezzature

Non sta al lavoratore verificare l’idoneità di una attrezzatura di lavoro messa a sua disposizione dal datore di lavoro ma spetta anzi a questi assicurarsi che la stessa risponda ai requisiti di sicurezza sul lavoro e non costituisca altresì una fonte di pericolo.

Il datore di lavoro provvede affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento.

Le attrezzature devono essere sottoposte a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

Corso attrezzature
Corso attrezzature

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica:

 Corsi di formazione per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro, quali: (Autorizzazione Regione Piemonte A367/2014)

  • Gru montata su Autocarro;
  • Carrelli Elevatori;
  • Piattaforme di Lavoro Elevabili;
  • Macchine movimento terra (escavatori, trattori agricoli, terne, ecc.);
  • Corsi di formazione per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di R.S.P.P.;
  • Corsi di formazione per Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione R.S.P.P.
  • Corsi di formazione per addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
  • Corsi di formazione per Lavoratori operanti in spazi confinati;
  • Corsi di formazione per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi;
  • Corsi obbligatori per Lavoratori secondo quanto dettato dallAccordo Stato Regioni (Rischio Basso, Medio e Alto)
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HACCP Torino e Pacchetto Igiene 178/2002

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La disciplina e l’applicazione delle prescrizioni del metodo HACCP e del Pacchetto Igiene sono assolutamente obbligatori per tutti gli operatori del settore alimentare a qualsiasi titolo siano essi coinvolti.

Si fa riferimento al sistema di autocontrollo igienico HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Pacchetto Igiene secondo la Direttiva 852/2004 e CE 178/2002

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Corsi haccp Torino – igiene alimenti

Infatti le funzioni coinvolte nel processo alimentare devono adottare criteri e principi assolutamente scrupolosi sopratutto sulla tracciabilità e rintracciabilità ultimamente anche utilizzando strumenti come la Blockchain ed il Registro Condiviso.

Chi sono i soggetti coinvolti nell’applicazione di queste normative sugli alimenti?

L’applicazione del metodo HACCP  è obbligatoria per tutte le aziende che abbiano a che fare con gli alimenti.

Quindi per semplificare:

  • Produttore
  • Trasportatore
  • Trasformatore
  • Stoccatore o Distributore
  • Venditore
  • ogni altro soggetto che manipoli o utilizzi l’alimento come semilavorato o come componente di processo di altri alimenti

Per rispettare tali obbligo, per ogni funzione sopra descritta devono essere rispettati i macro-processi sotto descritti :

  • Effettuare una valutazione del rischio in rapporto con l’attività svolta
  • Individuare i punti critici (cioè quelli dove si può sviluppare un rischio) HACCP
  • Formare il personale addetto
  • Effettuare un Piano di Autocontrollo che monitori i punti critici individuati
  • predisporre le idonee Procedure accessorie
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Consulenza HACCP e Pacchetto Igiene A TORINO

Net si occupa di supportare l’Impresa nel rispetto degli impegni che rendono conforme il processo alla richiesta normativa.

Nello specifico hccp corso oppure corsi di haccp  sono una parte fondamentale dell’applicazione del metodo.

Quindi sicurezza alimentare vuol dire adottare il controllo di tutti i prodotti e processi connessi che entrano a far parte della filiera produttiva, in un percorso che segue l’alimento dal produttore al consumatore.

Il Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e che istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa come fondamentale la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti in quanto questo permette di “seguire” e qualsiasi prodotto, lungo tutta la filiera produttiva.

La tracciabilità di un alimento si costruisce seguendo la  traccia di tutti i passaggi che fa nel percorso della filiera, dalla raccolta fino al consumo finale, passando per i trasformatori e distributori.

Tutte le informazioni che si raccolgono in questo percorso vanno a costituire la documentazione che accompagna l’alimento. La rintracciabilità dà “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.

Per fare questo è necessario, che tutto ciò che entra a far parte della catena alimentare conservi traccia della propria storia, in modo da seguire tutti i passaggi di produzione che partono dalle materie prime e terminano con il prodotto finito e quindi con l’erogazione al consumatore.

Lo scopo ultimo della raccolta di tutta la documentazione di ogni prodotto da parte di tutti gli operatori coinvolti nei processi di produzione è quello di garantire la sicurezza e il monitoraggio delle precauzioni per tutti i prodotti immessi sul mercato.

Il sistema di rintracciabilità è favorito dall’adeguata etichettatura di tutti i lotti di prodotto, che riportano le informazioni identificative di quel gruppo di prodotti data di produzione, data di scadenza, tipo di prodotto, ingredienti, lotto di appartenenza, produttore, trasportatore, trasformatore, detentore, venditore ecc… fino al consumatore finale.

Ogni operatore del settore alimentare deve essere in grado di individuare chi ha fornito qualsiasi alimento o mangime o sostanza che entrerà a far parte di un prodotto finito.

Allo stesso modo gli operatori devono essere in grado di individuare le imprese alle quali hanno fornito i proprio prodotti.

Per fare questo è necessario avvalersi di procedure che consentono di risalire facilmente al “punto critico” della catena di produzione e monitorarlo.

In caso di problemi conclamati deve essere massima la cooperazione tra produttori o fornitori, autorità competenti e qualsiasi esercizio presenti in magazzino il prodotto sospetto. Con l’operazione di ritiro dal mercato ci si riferisce a tutte le azioni possibili per impedire la distribuzione e l’offerta al Consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare.

Net può aiutare le aziende ad assolvere a tutte queste fasi, dalla Valutazione dei Rischi fino alla Predisposizione dei Manuali di Autocontrollo e alla Formazione specifica.

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CORSO DI FORMAZIONE HACCP

A puro titolo di esempio gli argomenti del Corso di Formazione obbligatorio prevedono:

  • Sistema HACCP : cosa è, e come funziona, quali sono i principali obblighi,
  • Il controllo visivo
  • Controlli di Filiera
  • Gestione dei Lotti e consapevolezza delle norme del Settore
  • La verifica della merce immagazzinata
  • Norme igieniche basilari
  • Elementi di Microbiologia generale
  • Elementi di Tossicità Alimentare
  • Valutazione e controllo temperature e microclima
  • Argomenti di microbiologia alimentare
  • Nozioni di chimica merceologica
  • Igiene delle strutture, attrezzature e igiene personale
  • Approfondimenti sul quadro normativo
  • Le relazioni con i vari soggetti coinvolti nel processo alimentare

Il corso per gli operatori del settore alimentare ha durata di 8 ore, l’aggiornamento di 4 ore.

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Ministero Salute per maggiori Informazioni

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EIPASS Perché ottenere una certificazione

Le certificazioni eiPass Piemonte sono studiate per garantire un alto livello formativo prima e durante il proprio percorso lavorativo.

Sono attestati internazionalmente riconosciuti utili per:

  • presentarsi con un curriculum certificato ed efficace e qualifiche adeguate
  • selezionare e ricercare collaboratori o dipendenti con competenze certificate
  • formare personale qualificato senza intoppi logistici o problemi di gestione del lavoro interno
  • ottenere maggiore punteggio in graduatorie e concorsi pubblici.

EIPASS sostiene la diffusione della cultura digitale e il principio di Lifelong Learning su cui basa i propri programmi internazionali di certificazione.

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eiPass Piemonte Torino

eiPass è sinonimo di certificazione europea ed è attestato di informatica.

E’ un certificato internazionale (o attestato) che afferma conoscenze specifiche riguardanti il mondo del lavoro, dell’istruzione e dell’informatica conforme alle nuove dinamiche digitali.

I corsi offrono programmi specifici sulle competenze digitali più richieste per ampliare la cultura informatica sia nella scuola che nel lavoro. Un formazione online per rispondere a bisogni reali e per aiutare la gestione dell’apprendimento e dello studio attraverso le nuove tecnologie.

Una serie di corsi sempre aggiornati per sopperire alle richieste del mercato lavorativo e dell’educazione sempre in continua evoluzione.

eiPASS Cosa vuol dire

EIPASS è l’acronimo di European Informatic Passport (il passaporto europeo dell’informatica) comunemente in alcune sue forme viene erroneamente definito patentino del computer o patente europea scambiandolo con il corrispettivo attestato di altre entità. Ma l’ente EIPASS è molto di più che una certificazione internazionale del computer.

In ogni suo corso di formazione sia esso certificazione o corso online con attestato di frequenza EIPASS si prefigge il compito di garantire una formazione costante per una carriera di successo.

“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.”

Come iscriversi ai corsi

È possibile iscriversi ai corsi direttamente online. Tramite le pagine dedicate basterà cliccare sul link ISCRIVITI ONLINE e lasciando i propri dati effettuare il pagamento del corso a cui si è interessati. In seguito si riceveranno entro 4 ore lavorative le credenziali di accesso per la piattaforma DIDASKO dove incominciare ad acquisire e migliorare le proprie competenze informatiche.

È possibile iscriversi anche con la carta del docente o in via eccezionale bonifico bancario.

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I corsi sono interamente forniti sulla piattaforma online DIDASKO, all’interno di ogni corso saranno presenti video-lezioni con esperti dell’argomento, E-book scaricabili, slides e test di autovalutazione ripetibili.

Il materiale è disponibile 24 ore su 24 e aggiornato periodicamente per garantire competenze a passo con i tempi.

Quanti punti vale EIPASS

Con l’introduzione del decreto n.374 del 1 giugno 2017 le certificazioni informatiche rilasciate da qualsiasi ente accreditato possono essere riconosciute fino ad un massimo di 2 punti.

eiPass
eiPass Piemonte Torino

 

Non esiste una differenza del punteggio per l’insegnamento tra patente europea  ma in base al livello di competenze della certificazione rilasciata e alle ore della stessa. In questo caso è possibile vedere come una certificazione EIPASS+Corso avanzato LIM garantiscano 2 punti nell’ambito del bando pubblicato per l’aggiornamento delle graduatorie docenti di II e III fascia 2017-2020.

La valutazione delle Certificazioni EIPASS cambia per la qualifica del Personale ATA in riferimento alle tabelle ministeriali D.M. n.640 – del 30/08/2017

Il punteggio della certificazione informatica varia a seconda del profilo per il quale si concorre:

  • Fino ad un massimo di 0,60 punti per i profili di assistenti amministrativi, assistenti tecnici, cuochi o di infermieri;
  • Fino ad un massimo di 0,30 punti per i profili collaboratori scolastici, addetti alle aziende agrarie e guardarobieri.

EIPASS : ecco perché scegliere la certificazione informatica EI PASS

eiPass fornisce una formazione completa e specifica in base alla propria esigenza personale o lavorativa. Offre corsi e certificazioni informatiche riconosciute, che sono requisiti fondamentali per l’inserimento nel mondo del lavoro;

La patente europea EI PASS ha materiale specifico in base all’attestato informatico richiesto. Ogni corso Ei pass garantisce un tempo di studio gestibile in base agli impegni quotidiani e non è legato a sedi o orari. L’esame è possibile effettuarlo online.

Per informazioni ed Iscrizione chiama 011.822.78.80 .

FORMAZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO

Nella riunione della Conferenza Stato Regioni è stato sancito l’accordo per la formazione relativo alle attrezzature di lavoro che dà attuazione all’art. 73, comma 5 del D. Lgs. 81/08.Infatti tale accordo è stato indicato da alcuni come l’accordo stato regioni attrezzature. Riguarda infatti molti aspetti della formazione ma anche uno piuttosto sottovalutato e cioè quello della formazione attrezzature accordo stato regioni. Quindi la formazione attrezzature di lavoro rivesto il punto che è stato maggiormente valorizzato da questo accordo dove si passa dal concetto di formazione a quelli di addestramento.

L’oggetto dell’accordo riguarda le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Formazione obbligatoria:

L’accordo Stato Regioni per la formazione relativa alle attrezzature di lavoro si applica a:

  1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili

  2. Gru a torre

  3. Gru mobile

  4. Gru su autocarro

  5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)

  6. Trattori agricoli forestali

  7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)

  8. Pompe per calcestruzzo

Tabella della durata minima dei corsi 

Attrezzatura modulo teorico (ore) Durata modulo pratico (ore)
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE) 4 4 (PLE  con stabilizzatori)4 (PLE  senza stabilizzatori)6 (PLE con e senza stabilizzatori)
Gru caricatrici idrauliche 4 8
Gru a Torre 8 4 (gru a rotazione in basso)4 (gru a rotazione in alto)6 (gru a rotazione in basso e in alto)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 8 4 (carrelli industriali semoventi)4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)
Conduzione gru mobili(solo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) 74 74
Trattori agricoli o forestali 3 5 per trattori a ruote5 per trattori a cingoli
Escavatori, pale caricatrici, terne, etc.. 4 6 per scavatori idraulici6 per scavatori a fune6 per caricatori frontali6 per terne6 per auto-ribaltabili a cingoli12 per scavatori idraulici, caricatori frontali e a terne
Pompe per calcestruzzo 7 7

FORMAZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO A TORINO

Il nostro ufficio formazione è a vostra disposizione al numero 011.822.7880

Formazione RLS Rappresentante Lavoratori Sicurezza 81-08

Corso di aggiornamento e Formazione RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a Torino

Corso Formazione RLS
corso rappresentante lavoratori sicurezza

La figura dell’RLS cioè del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere il punto di riferimento per tutti i lavoratori per le tematiche della sicurezza.

La RLS deve monitorare che la gestione della sicurezza in azienda o in ufficio avvenga nel pieno rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti. Per poter assolvere con adeguatezza a tale compito deve essere adeguatamente formato.

Il D. Lgs. 81/08, prevede che in tutte le aziende, o unità produttive venga eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D. Lgs 81/2008 prevede diverse modalità di designazione/elezione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS):

Corso RLS
Corso RLS  – Corso RLS 

Fino a 15 lavoratori

Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dovrà essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, diversamente può essere individuato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Più di 15 lavoratori

Nelle Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, formazione rls ppt, viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) o, in assenza di esse, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori che prestino la loro attività presso le sedi aziendali. Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni purché il loro rapporto di lavoro abbia durata almeno pari alla durata del mandato.

Formazione Rls durata : L’elezione ha validità triennale cosi pure per la formazione.

In ogni caso, il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il seguente:

a) 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori

b) 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

Il datore di lavoro deve comunicare ad ogni variazione all’INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Corso RLS
Corso RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza relativa ai rischi specifici dell’attività lavorativa presso cui è stato eletto RLS. La formazione rls aggiornamento viene svolta periodicamente.

I contenuti della formazione che può essere fatta come formazione rls on line anche detta in modalità di formazione rls e-learning.

  1. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  2. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  3. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  4. valutazione dei rischi;
  5. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  6. aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  7. nozioni di tecnica della comunicazione.

Obbligo di frequenza
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni previste. E’ consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale e l’ammissione alla verifica finale è subordinata alla effettiva presenza.
Requisiti per l’ottenimento degli attestati e crediti formativi
Il corso prevede una verifica finale dell’apprendimento e delle conoscenze acquisite mediante un test. L’attestato di frequenza sarà rilasciato previo il superamento della prova.
L’aggiornamento obbligatorio a cadenza annuale è disciplinato dal Ccnl e non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Corso RLS
Corso RLS – Aggiornamento RLS

Formazione rls torino : La durata del corso di formazione è di 32 ore.

L’aggiornamento dev’essere effettuato annualmente e la durata dovrà essere di minimo 4 ore per le aziende fino a 50 lavoratori e minimo di 8 ore per le aziende con più di 50 lavoratori.

Per iscrizioni e contatti chiamaci allo 011 8227880 oppure invia e-mail a :   formazione@netsrl.net

Per maggiori informazioni puoi consultare il sito dell’INAIL

 

Formazione Stato Regioni a Torino

La Regione Piemonte recepisce la norma per il Corso Stato Regioni del 7 luglio 2016, accordo stato regioni formazione sicurezza finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 81/08 e smi. Accordo stato regioni sicurezza riveste particolare importanza nel panorama della conoscenza del lavoratore. Accordo stato regioni formazione lavoratori quindi deve essere recepito dalle aziende come punto nodale di quella formazione ed informazione prevista già dalla direttiva 392 del 1989.

Formazione Stato Regioni in Piemonte

accordo stato regioni
accordo stato regioni

Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro

Le “Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/08 e smi” (edizione dicembre 2016), allegate alla deliberazione della Regione Piemonte, contengono dunque “informazioni utili alla progettazione, alla realizzazione, alla fruizione e al controllo dei corsi di formazione previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” in ambito regionale.

Inoltre “riconfermano la Commissione per la verifica dei soggetti formatori, definiscono le modalità di inserimento negli elenchi dei soggetti formatori, definiscono alcune procedure per l’effettuazione dei corsi finalizzate a garantire la qualità della formazione erogata”. Indicazioni che sono chiaramente da considerarsi come “dettaglio rispetto a quanto contenuto nei provvedimenti nazionali: è quindi di fondamentale importanza, per avere completezza di informazione e comprensione piena delle procedure, leggere questo documento parallelamente alle norme nazionali alle quali lo stesso continuamente si riferisce”.

Accordo Stato Regioni formazione

Nel documento si indica che la Commissione, “oltre a stilare e aggiornare gli elenchi dei soggetti formatori abilitati, supporterà la Regione Piemonte nell’implementazione e aggiornamento del presente documento e nella raccolta e gestione delle istanze provenienti dal territorio in materia di formazione alla sicurezza ed igiene del lavoro. La commissione verificherà periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti e aggiornerà di conseguenza gli elenchi dei soggetti formatori abilitati”.

stato regioni
accordo stato regioni

Inoltre la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, gli Enti di area vasta e i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL, nell’ambito della loro attività di controllo, “verificheranno eventuali anomalie nell’erogazione dei corsi e le segnaleranno alla commissione che potrà procedere anche alla cancellazione dei soggetti coinvolti dagli elenchi degli abilitati”.

Per essere inseriti negli elenchi dei soggetti formatori abilitati all’erogazione dei corsi “devono presentare alla Commissione regionale una specifica richiesta, tramite i modelli pubblicati nel sito web della Regione Piemonte”. La commissione organizza il proprio lavoro “ in modo tale da dare risposta alle istanze dei soggetti formatori, di norma, entro 120 giorni dal ricevimento delle stesse”.

NET è Ente Accreditato ed abilitato alla erogazione dei Corsi di formazione Stato Regioni.

La formazione obbligatoria lavoratori si articola in due moduli distinti:

a) Innanzitutto la formazione stato regioni di carattere generale e aggiornamento formazione lavoratori, della durata minima di 4 ore, per tutti i settori di attività, che riprende i contenuti già espressi dall’art.37, comma 1, lett.a), d.lgs. n.81/2008 e s. m. i. (concetti di rischi, danno, prevenzione ecc…). Tale formazione può essere erogata anche in modalità e-Learning;

b) Poi la formazione stato regioni specifica, di durata minima variabile di 4, 8, 12 ore, secondo la macro-categoria di rischio in cui ricade l’azienda (rispettivamente basso, medio, alto), in base alla classificazione ATECO dei settori, di cui all’Allegato 2. Si ripropone dunque l’indicazione seguita per la formazione degli Addetti e Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (Modulo B), di cui all’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, classificando le aziende ai fini della definizione del loro livello di rischio in funzione del settore di attività.

Formazione sicurezza

Se tale criterio consente di stabilire con una certa rapidità la durata minima dei percorsi formativi, alquanto generico è invece riguardo ai rischi a cui sono realmente esposti i lavoratori, che potranno essere individuati solo a seguito di una corretta ed esaustiva valutazione dei rischi.

stato regioni
accordo stato regioni

Sul punto l’Accordo precisa che la trattazione dei rischi indicati per la formazione specifica va declinata secondo “la loro effettiva presenza” nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio, dovendo contenuti e durata dei percorsi formativi essere “subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro”.

Formazione obbligatoria lavoratori

La disciplina posta dall’Accordo va peraltro intesa come minima; “il percorso formativo e i relativi argomenti possono – infatti – essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario”.

Formazione sicurezza sul lavoro

Per iscrizioni e contatti chiamaci allo 011 8227880 – email: formazione@netsrl.net

I Corsi di Formazione Stato regioni si tengono a Torino oppure online comodamente presso la vostra sede.