Patente a Crediti – Intervista all’Avv. Giuseppe Sorrentino

 

Quali rischi corre chi dichiara il possesso di requisiti che non corrispondono alla verità?

 

Autocertificazione del Possesso dei Requisiti Patente a Crediti : Cosa succede, se un’impresa o un lavoratore autonomo, per mantenere l’operatività di cantiere, dichiara il falso, ossia fa dichiarazioni mendaci attestando il possesso di requisiti che in realtà non ha, nelle autocertificazioni destinate all’Ispettorato del Lavoro?

Intervistiamo l’Avvocato Giuseppe Sorrentino titolare dello Studio Legale Sorrentino Legal esperto in Diritto e Patrocinante in Cassazione sugli aspetti penali ed amministrativi legati a false dichiarazioni o mendaci nella autocertificazione per l’ottenimento della Patente a Crediti.

Domanda

Considerando che l’adempimento fondamentale per la continuità di esercizio “dell’attività di cantiere” dallo 01.10.2024 al 31.10.24 è la presentazione delle dichiarazioni autocertificanti quale sono i rischi al riguardo?

Risposta  

L’autocertificazione rappresenta a tutti gli effetti di legge una misura transitoria che non abilita al rilascio della Patente a punti, bensì consente solo l’operatività temporanea (per i cantieri di lavoro in attività) dalla data di entrata in vigore della nuova normativa ( 01.10.2024) fino alla data del 31 ottobre c.a.

A tal proposito il Decreto del Ministero del Lavoro del 18 settembre 2024, n. 132 suddivide espressamente le autocertificazioni in due categorie.

La prima, da ricondurre sotto il governo dall’art. 46 del DPR 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), che riguardo le autocertificazioni con oggetto (i) l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, (ii) il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ed (iii) il possesso della certificazione di regolarità fiscale,

La seconda, riconducibile al perimetro normativo delineato dall’art. 47 del DPR 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà), che riguardo le autocertificazioni con oggetto (iv) l’l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, (v) il possesso del documento di valutazione dei rischi e (vi) l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Domanda

Cosa succede, però, se un’impresa o un lavoratore autonomo, per mantenere l’operatività di cantiere, dichiara il falso, ossia attesta il possesso di requisiti che in realtà non ha,  nelle autocertificazioni destinate  all’ Ispettorato del Lavoro?

Risposta

Sotto il profilo delle conseguenze da dichiarazioni mendaci va evidenziato che, qualora l’ispettorato del lavoro dovesse accertare, da verifiche successive, la falsità dei dati e di quanto dichiarato con le autocertificazioni, si profilerebbero due significative conseguenze sanzionatorie che potrebbero mettere a serio rischio la “vita commerciale” tanto dell’impresa quanto del lavoratore autonomo.

La prima di carattere amministrativo, ossia la revoca della patente in caso di dichiarazioni false accertate dall’Ispettorato del Lavoro in fase di controllo.

La seconda di carattere penale. A tal riguardo l’art.76 del DPR 445/2000 prevede al suo secondo comma che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.”; la norma in esame, poi, al suo terzo comma, nel richiamare espressamente gli artt. 46 e 47, stabilisce che le dichiarazioni rese sono da considerarsi considerate come fatte a pubblico ufficiale; per parte della giurisprudenza penale la fattispecie in esame determina il richiamo all’art.853 c.p., rubricato falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, che punisce l’illecito considerato con la reclusione fino a due anni.

Dal combinato disposto della normativa di riferimento, quindi, possiamo trarre la seguente conclusione: i soggetti che dichiarino il falso nelle autocertificazioni necessarie per l’esercizio temporaneo dell’attività di impresa integrano un illecito penale, ove la pena è aggravata dalla circostanza specifica secondo cui le dichiarazioni vengono considerate come rese ad un pubblico ufficiale”.

Domanda

Per specificare meglio cosa potremmo sinteticamente affermare?

Risposta

Qualora l’impresa o il lavoratore autonomo dovesse dichiarare il falso con riguardo alla sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio temporaneo dell’attività cantierizzata incorrerebbe in una duplice sanzione, una di carattere amministrativo (revoca della patente) ed una di segno penale. Le sanzioni cumulativamente considerate, determinerebbero un significativo “stato di crisi commerciale” difficilmente reversibile.

Domanda

A tal proposito quali sono le migliori pratiche da adottare?

Risposta

Si rende necessario adottare tutte le cautele del caso e, quindi, nell’incertezza sul possesso dei requisiti di legge utili al rilascio della patente a punti, rivolgersi a società/professionisti specializzate per il tempestivo adeguamento alle normative di settore  come Net Srl e soprattutto, evitare di trasmettere autocertificazioni mendaci poiché con le stesse si corre il rischio di  cristallizzare il comportamento illecito ,  rendendo certe le sanzioni nel caso di successivi controlli da parte dell’ispettorato del lavoro.

Domanda  

Avvocato può indicarci un po di “Contesto normativo”?

Risposta

Il D.L. n. 19/2024, convertito con la Legge n. 56/2024, nell’incidere sul D.Lgs.n.81/08, per mezzo della modifica del suo art.27, ha introdotto l’istituto della “ Patente a Crediti “che trova applicazione, per espressa previsione, nei confronti di tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

La norma primaria ( art.27), poi, in ossequio ai Trattati UE ed al principio di armonizzazione, prescrive  che per le imprese ed i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea la patente a punti sia sostituita da  un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine; diversamente , nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, occorre un documento equivalente riconosciuto dalla legge italiana.

Il nuovo istituto subordina il rilascio della  “Patente a Crediti” al ricorre dei seguenti requisiti:

  •  iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  •  adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  •  possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  •  possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  •  possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  •  avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei predetti requisiti, deve essere autocertificato, ai sensi artt.46 e 47 del DPR 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il periodo compreso tra lo 01.10.2024 (data di entrata in vigore della riforma) ed il 31.10.2024 (data a partire dalla quale sarà possibile accedere alla procedura telematica finalizzata al rilascio della patente a punti)

Ringraziamo L’avvocato Giuseppe Sorrentino per la sua disponibilità.

 

Avvocato Giuseppe Sorrentino

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