Il Parlamento, a dicembre, ha convertito in legge il Decreto Fiscale, approvato nel Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2021. Per l’occasione, oltre alle norme in materia fiscale, sono state introdotte novità anche in tema di sicurezza sul lavoro; con diverse modifiche al testo unico 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto per le figure preposte alla sicurezza e alla redazione dei piani generali di sicurezza e di valutazione dei rischi.
Le nuove regole riguardano anche il delicato tema dei cantieri edili. Le nuove norme prevedono obblighi ben precisi per le diverse figure che intervengono nella gestione del cantiere. Tali adempimenti variano in funzione di alcuni aspetti, come l’entità del cantiere (uomini/giorno impiegati) oppure la presenza di rischi particolari. Proprio questi ultimi devono essere accuratamente individuati, valutati e comunicati al committente; infine, vanno adottate le misure più idonee per prevenire incidenti, gestendo tempestivamente le eventuali emergenze, soprattutto negli ambienti lavorativi più critici.
La definizione di cantieri
Secondo il testo unico sulla sicurezza, (articolo 89) si intende come cantiere temporaneo o mobile, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. L’allegato X del testo unico del 2008, inoltre, fornisce l’elenco dei lavori che ricadono in tale definizione: si tratta di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento.
Non solo, per cantiere si intende anche luogo in cui avvengono la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali. Tale definizione comprende poi le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici.
Infine si considerano cantiere anche i luoghi in cui sono realizzate le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche. Per la parte che comporta la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile, sono compresi nel concetto di cantiere anche le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, infine, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. I soggetti interessati dalla disciplina sulla sicurezza nei cantieri sono il committente; il responsabile dei lavori; il coordinatore per la progettazione (CSP); il coordinatore per l’esecuzione (CSE); l’impresa affidataria; l’impresa esecutrice; il lavoratore autonomo. Ognuno di essi ha precisi obblighi e conseguenti responsabilità amministrative, penali, e civili (cioè di risarcimento del danno).
Ogni cantiere va accuratamente studiato, analizzato e progettato prima della sua organizzazione in termini di area operativa del cantiere, viabilità, infrastrutture ed edifici circostanti, tenendo in considerazione anche eventuali parti esterne già presenti (ad esempio la presenza di linee aeree elettriche adiacenti il cantiere).
Il Coordinatore per la Progettazione (CSP) ha l’obbligo redigere il PSC, cioè il Piano della Sicurezza del Cantiere, con relativa valutazione dei rischi. Dovrà quindi indicare procedure, misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro. Ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, inoltre, è affidato il compito di curare le interazioni con le attività che avvengono all’interno o in prossimità del cantiere.
Le novità legislative
Sul testo unico 81/2008 in tema di sicurezza del lavoro si sono innestate le novità del Decreto legislativo del Governo. Per quanto riguarda il lavoro irregolare, scatterà il provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale se sul luogo di lavoro vi sarà il 10% del personale irregolare (era il 20% prima della modifica). Il provvedimento scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche, senza aspettare la recidiva.
L’impresa destinataria del provvedimento, inoltre, non potrà avere contratti con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione. Per poter riprendere l’attività produttiva, inoltre, sarà necessario non solo il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda del tipo di violazione riscontrato. L’importo si raddoppia se, nei precedenti cinque anni, l’impresa in questione abbia già avuto un provvedimento di sospensione.
In tema di controlli, all’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – sono estese le competenze negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro. Tali competenze erano, prima della modifica, affidate alla ATS/ASL in via quasi esclusiva. Si prevede perciò l’assunzione di 1.024 nuovi ispettori con un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023, in modo da dotare il personale della strumentazione necessaria a svolgere l’attività di vigilanza. Sarà aumentato anche il personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, che salirà a 660 unità nel primo mese del 2022.
La banca dati dell’INAIL per gli infortuni sul lavoro, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), sarà finalmente messo a regime permetterà una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Anche perché l’INL sarà tenuto redigere una relazione annuale dell’attività svolta in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, che sarà poi messa a conoscenza del Parlamento tramite il Ministero del Lavoro.
L’INL dovrà alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro, mentre spetterà all’INAIL rendere disponibili alle ASL/ATS nonché all’INL stesso i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.