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Accordo Stato-Regioni in breve: cosa cambia dal 2025?
Il Nuovo Accordo Stato‐Regioni 2025, in vigore dal 24 maggio, rivoluziona la formazione in materia di sicurezza sul lavoro unificando e aggiornando tutte le precedenti normative. Tra le principali novità: obbligo formativo per tutti i datori di lavoro, nuovi corsi e aggiornamenti più frequenti per preposti e dirigenti, e regolamentazione dettagliata per ambienti confinati e attrezzature da lavoro. L’obiettivo è innalzare la qualità e l’efficacia della formazione, potenziando la prevenzione aziendale. NET S.r.l. supporta aziende e professionisti nell’adeguamento a questa nuova disciplina.
Nuovi corsi di formazione: tipologie, destinatari e durata
- Corso obbligatorio per tutti i Datori di Lavoro
Destinatari: per la prima volta diventa obbligatorio un corso di sicurezza per tutti i datori di lavoro anche se non svolgono il ruolo di RSPP.
Durata: minima 16 ore.
Modulo aggiuntivo: ulteriori 6 ore per chi opera in cantieri edili.
Aggiornamento: obbligatorio ogni 5 anni per almeno 6 ore.
Nota: i datori di lavoro che avevano già svolto formazione come RSPP non dovranno ripetere il corso base. Chi vuole svolgere i compiti di RSPP dovrà però completare, oltre al corso base, un modulo comune aggiuntivo di 8 ore e le integrazioni tecnico-specifiche previste per il proprio settore. - Formazione dei Preposti: nuove durate e aggiornamenti.
Durata minima portata a 12 ore rispetto alle 8 ore precedenti.
Il preposto può accedere al corso solo dopo aver completato la formazione come lavoratore.
Aggiornamento: ogni 2 anni di almeno 6 ore – in precedenza era ogni 5 anni.
La formazione già effettuata resta valida, ma se un preposto ha svolto l’ultimo corso da oltre 2 anni, deve effettuare un aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo. - Formazione per i Dirigenti
Riconfermata la necessità di un corso specifico per dirigenti, con durata 12 ore.
Novità: è richiesto un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore se opera in cantieri edili.
Rimane l’aggiornamento quinquennale obbligatorio di almeno 6 ore.
I dirigenti formati in passato non devono rifare il corso. - Formazione per i Lavoratori:
L’Accordo conferma l’impianto già noto:La formazione già effettuata è riconosciuta integralmente: i lavoratori non dovranno ripetere il corso, ma dovranno effettuare l’aggiornamento entro 5 anni dall’ultimo. - Formazione per ambienti sospetti d’inquinamento o confinati
Creato uno specifico percorso formativo obbligatorio per chi opera in spazi confinati (es. cisterne, pozzi, ambienti con carenza di ossigeno).
Tempistica: le imprese dovranno far svolgere questo corso entro 12 mesi (entro il 24 maggio 2026) ai soggetti interessati.
Durata: 12 ore complessive, di cui almeno 4 ore di teoria e 8 ore di addestramento pratico sul campo.
Aggiornamento: ogni 5 anni, almeno 4 ore di modulo pratico.
Destinatari:- lavoratori esposti a tali attività,
- datori di lavoro che vi intervengono direttamente,
- lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati.
- Nuove abilitazioni per Attrezzature di lavoro
L’Accordo elenca le attrezzature per cui è richiesto il patentino/l’abilitazioneobbligatoria (art. 73, c.5, D.Lgs. 81/08).
Tempistica: anche questi nuovi corsi devono essere attivati entro 12 mesi dall’entrata in vigore, cioè entro maggio 2026, per formare gli operatori che già utilizzano tali attrezzature.
Introdotti corsi per attrezzature mai regolamentate prima quali ad esempio:- carroponte (gru a ponte);
- carro raccoglifrutta (piattaforme semoventi per frutteti);
- caricatori per movimentazione materiali (ragno).
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Adeguamento: modalità e tempi per aziende e formatori
L’Accordo prevede disposizioni transitorie per dare tempo ad aziende e formatori di adeguarsi alle nuove regole.
Adeguamenti per le aziende
- Periodo transitorio di 12 mesi per i corsi esistenti:
Fino al 23 maggio 2026 (12 mesi dall’entrata in vigore) sarà ancora possibile avviare corsi di formazione secondo le vecchie normative pre-vigenti. Oltre tale data, tutti i nuovi corsi dovranno rispettare le durate e i contenuti del nuovo Accordo. - Formazione dei datori di lavoro entro 24 mesi:
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore (cioè entro il 24 maggio 2027) tutti i datori di lavoro in carica dovranno aver frequentato e completato il nuovo corso.
Mancato adempimento: un datore di lavoro che non adempie all’obbligo formativo entro i termini potrà essere sanzionato, in quanto non in regola con gli obblighi di sicurezza. - Aggiornamento dei preposti in servizio:
Chi ha frequentato l’ultimo corso di formazione o di aggiornamento da più di due anni (prima di maggio 2023) deve effettuare un aggiornamento entro il 24 maggio 2026 per uniformarsi al nuovo intervallo biennale. D’ora in poi i preposti andranno aggiornati ogni 2 anni (non più 5). - Validità della formazione pregressa:
La formazione frequentata secondo i vecchi accordi resta valida, fatta eccezione per i nuovi corsi (Datore di Lavoro, Carroponte, Macchine di movimentazione di Materiali, Spazi confinati) per i quali è opportuno valutare caso per caso se i corsi già effettuati sono considerati validi.
Adeguamenti per i formatori ed enti di formazione
Gli enti formatori hanno fino a 12 mesi di tempo per adeguare l’offerta formativa ai nuovi standard. Durante questo periodo transitorio è possibile effettuare i corsi anche secondo i vecchi accordi.
- Ammissione agli esami di fine corso:
Solo chi ha frequentato almeno il 90% delle ore può fare il test finale e, se lo supera, ottenere l’attestato.
Diventa obbligatoria una prova finale per tutti i corsi (30 domande per la formazione, 10 per l’aggiornamento; consentito colloquio orale se correttamente verbalizzato). - Nuove modalità di erogazione (aula, videoconferenza, e-learning): L’Accordo aggiorna le regole su come possono svolgersi i corsi.
In videoconferenza ogni discente deve essere dotato di PC/tablet ad uso esclusivo (non è ammesso seguire dal cellulare).
Entrata in vigore ufficiale del nuovo Accordo
Il nuovo Accordo Stato-Regioni è entrato in vigore il 24 maggio 2025, ovvero nel giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da tale data le disposizioni sono operative su tutto il territorio nazionale, fatto salvo il periodo transitorio di un anno per completare l’adeguamento come visto sopra. Contestualmente, sono abrogati i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016 in materia di formazione, che cessano di avere effetto.
In sintesi, le aziende e i formatori nel campo della sicurezza sul lavoro dovranno aggiornare i propri piani formativi alla luce di queste novità. Le implicazioni pratiche sono molteplici: i datori di lavoro dovranno formarsi in prima persona, i preposti andranno formati e aggiornati più spesso, nuovi corsi andranno organizzati per talune attrezzature e lavorazioni.
L’obiettivo dichiarato è di elevare la qualità ed efficacia della formazione, uniformando le regole e rendendo più consapevoli tutti gli attori aziendali riguardo alla sicurezza.
Accordo Stato-Regioni 2025: le domande più frequenti
Il mio datore di lavoro deve frequentare un corso anche se non è RSPP?
Sì, il nuovo Accordo lo prevede per tutti i datori operativi, con corso di almeno 16 ore.
Cosa succede se non aggiorniamo i preposti entro il 2026?
Chi ha svolto il corso preposti da oltre 2 anni deve aggiornarsi entro maggio 2026 per non incorrere in sanzioni.
Sono obbligatori i corsi per chi lavora in ambienti confinati?
Sì, con 12 ore complessive e aggiornamento pratico ogni 5 anni. Anche i lavoratori autonomi sono inclusi.
È possibile fare formazione a distanza?
Sì, ma solo con piattaforme idonee che garantiscano tracciabilità, verifiche e partecipazione attiva.
I corsi fatti prima del 2025 sono ancora validi?
Sì, se conformi ai vecchi accordi. Vanno solo aggiornati entro i nuovi termini.
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