Lo scorso 15 dicembre è stato convertito in legge, in via definitiva, dal Parlamento, il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146. Si tratta di una serie di norme che riguardano la materia economico fiscale e soprattutto la tutela del lavoro.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, nel silenzio del Parlamento – il Governo aveva posto la fiducia sul decreto legislativo, quindi non si è potuto procedere a modifiche – si deve al Ministero del lavoro l’introduzione di una serie di proposte in tema di modifiche delle figure preposte alla sicurezza dei piani generali di sicurezza e di valutazione dei rischi, di formazione e di vigilanza con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti sul lavoro, tornato ad impennarsi in maniera drammatica dopo i lockdown.
Questa mini-riforma del testo unico per la sicurezza sul lavoro, cioè la modifica parziale del Decreto Legislativo 81/2008, inoltre, prevede che alcuni aspetti siano in vigore con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, mentre per altri, legati alla formazione, bisognerà aspettare a fine giugno 2022 data entro la quale dovrà esservi il nuovo accordo Stato-Regioni sul tema.
Gli aspetti fondamentali del nuovo testo legislativo
Per quanto riguarda la vigilanza e la prevenzione, le nuove norme introdotte riguardano il contrasto agli infortuni sul lavoro e la formazione obbligatoria anche dei datori di lavoro. Inoltre, il completamento della riforma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro estende a quest’ultimo le funzioni di vigilanza su tutta la materia di salute e sicurezza; in precedenza era di competenza quasi esclusiva di ATS/ASL. Gli ispettori del lavoro in Italia sono pochi, per cui bisognerà che le ATS/ASL si coordinino con l’INL.
Verrà messo in funzione il SINP (Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione) previsto fin dal 2008 ma mai attuato. L’INL, inoltre, sarà tenuto a presentare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione analitica sull’attività svolta per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare, da trasmettere al Parlamento. Dati che arriveranno si spera grazie al reale coordinamento con le ATS/ASL, le quali conservano comunque il potere di sospendere le attività lavorative in caso di infortunio, ma solo in collaborazione con l’INL stesso.
La novità più importante riguarda l’obbligo di formazione anche per il datore di lavoro, non solo dei dipendenti. Il datore di lavoro, inoltre, deve individuare del personale – una o più figure – che effettui attività di vigilanza.
In particolare questo incaricato deve sovrintendere sulla osservanza dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, affinché siano rispettate dai lavoratori; questo vale anche per l’utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi e di quelli di protezione individuale. Questi dispositivi devono essere messi a disposizione dalla ditta.
Controllo e verifica
Ovviamente, il personale preposto a tale incarico non deve solo vigilare sull’attuazione del piano di sicurezza, ma intervenire in caso di non conformità comportamentali alle disposizioni impartite dal datore di lavoro. Deve assicurarsi che le norme vegano rispettate, fino ad arrivare alla eventuale sospensione dell’attività al fine di ripristinare la situazione di sicurezza richiesta.
Si parla anche dei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione. In questo caso la nuova legge prevede che gli appaltatori, ma anche i subappaltatori indichino chi sia il preposto all’osservazione del rispetto delle regole di sicurezza dei lavoratori. Infine, ci sono indicazioni rispetto alla durata dei corsi di formazione per i datori, e anche i contenuti che devono essere trattati in tema di valutazione del rischio; tutti particolari rimandati al prossimo 30 giugno 2022, quando ci sarà un nuovo Accordo Stato-Regioni.
Col nuovo accordo bisognerà anche individuare le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria. Fino a oggi, la verifica consistente in un semplice questionario redatto alla fine del corso.
Per il futuro, invece, si vuole essere certi che la formazione sarà continua e aggiornata. Per questo ci sarà anche una verifica negli anni successivi al corso, direttamente in azienda. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, inoltre, dovranno ricevere un’adeguata e specifica formazione; l’aggiornamento periodico non sarà più su base quinquennale ma avverrà ogni due anni, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Sarà l’accordo Stato-Regione a chiarire se la formazione base e l’aggiornamento formativo si debbano svolgere in presenza, escludendo la formazione in modalità e-Learning. La formazione, dunque, è e resta uno dei pilastri della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, se fatta in maniera professionale e con efficacia, a distanza oppure in presenza. Certamente il valore della formazione in presenza è indiscutibile, ma l’evoluzione dell’e-learning non va comunque ignorata e potrebbe essere per determinati aspetti comunque un supporto valido.