Le norme circa il tema della sicurezza sul posto di lavoro per quanto riguarda tutti i lavoratori sono riportate all’interno del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e, più in particolare, all’interno dell’articolo 20 di questo stesso Decreto Legislativo.
Questo articolo 20 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 specifica che ogni lavoratore è tenuto a prendersi cura di se stesso, della propria salute e della propria sicurezza sul posto di lavoro, ma non solo: ogni lavoratore è anche tenuto ad avere cura delle altre persone presenti sul loro stesso posto di lavoro, della loro salute e della loro sicurezza. Per fare questo, è necessario che ciascun lavoratore si attenga alle istruzioni fornite dal proprio datore di lavoro e dal resto dell’equipe, istruzioni che vengono fornite durante i vari corsi di formazione sul tema della sicurezza sul lavoro.
Tra queste istruzioni, vi è anche l’obbligo di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in maniera corretta: questi dispositivi devono essere messi a disposizione di tutti i lavoratori, i quali sono tenuti ad utilizzarli e a segnalare eventuali difetti dei dispositivi a loro assegnati (qualora questi difetti fossero presenti). Questi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), inoltre, non devono essere mai rimossi né modificati, soprattutto senza autorizzazione da parte di chi di dovere.
Nei due restanti paragrafi, chiariremo nel dettaglio che cosa sono questi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e ne forniremo la classificazione.
Che cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Ora che abbiamo visto qual è il Decreto Legislativo che regola le misure in ambito di sicurezza sul lavoro, capiamo insieme che cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Con il termine Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) si fa riferimento a tutte le attrezzature e gli strumenti individuali che i lavoratori sono tenuti ad indossare e a tenere addosso per tutta la durata della loro attività lavorativa. Lo scopo di queste attrezzature e di questi strumenti individuali è quello di proteggere i lavoratori stessi dagli eventuali e molteplici rischi che corrono durante lo svolgimento della loro attività (rischi che sono stati analizzati e reperiti attraverso una attenta valutazione dei rischi).
Attraverso questi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) si riesce anche a mettere a punto i diversi piani generali di sicurezza, studiati minuziosamente sulla base del tipo di attività lavorativa che i lavoratori sono tenuti a svolgere: per questo motivo, esistono diverse tipologie di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). In ogni caso, a prescindere dall’attività lavorativa, possiamo affermare che in linea generale i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) più frequentemente utilizzati sono i seguenti:
- quelli per la protezione delle mani (guanti);
- quelli per la protezione dei piedi (scarpe anti-infortunistiche);
- quelli per la protezione della testa (caschi e cappelli);
- quelli per la protezione del corpo (tute e divise protettive);
- quelli per la protezione delle vie respiratorie (mascherine).
La classificazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Prima di capire come vengono classificati i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), va detto che questi ultimi, a prescindere dalla loro classificazione, devono rispettare degli specifici requisiti. In primo luogo, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere adatti al tipo di rischio presente sul posto di lavoro; in secondo luogo, questi dispositivi devono considerare le esigenze del lavoratore; infine, proprio perché questo aspetto sia tenuto in considerazione, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono poter essere personalizzati sulla base di queste stesse esigenze.
Veniamo ora alla classificazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
- La prima categoria è quella dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di progettazione semplice, i quali sono destinati alla salvaguardia della salute e del benessere del lavoratore e i quali sono finalizzati a prevenire eventuali infortuni di natura fisica e di lieve gravità. Ad esempio, questi dispositivi di progettazione semplice sono funzionali contro i rischi derivanti dal contatto o dagli urti con oggetti molto caldi, contro i rischi derivanti dagli agenti atmosferici, contro i rischi derivanti dai raggi solari, contro i rischi derivanti da eventuali vibrazioni e così via.
- La seconda categoria è quella che comprende tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che non appartengono né alla prima né alla terza categoria.
- La terza categoria è quella dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di progettazione complessa, i quali sono sempre destinati alla salvaguardia della salute e del benessere del lavoratore, ma che sono progettati per prevenire rischi ben più gravi, come le lesioni a carattere permanente o addirittura la morte. Più nello specifico, questi dispositivi di progettazione complessa sono destinati a prevenire i rischi derivanti dai gas tossici o radioattivi, i rischi di natura chimica, i rischi di caduta da altezze molto elevate e molto altro ancora.
A prescindere dalla categoria di appartenenza, è necessario che tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) vengano testati, al fine di verificarne la effettiva funzionalità e la effettiva efficacia contro i rischi che i lavoratori corrono quotidianamente.