Categoria: Normativa

  • Verifiche Attrezzature e Mezzi di Sollevamento 81 – 08

    Verifiche Attrezzature a pressione e Mezzi di Sollevamento

    Net esegue per i propri Clienti le Verifiche sulle attrezzature a pressione e mezzi di sollevamento, art.71, comma 11 D. Lgs 81/2008

    verifiche attrezzature
    verifiche attrezzature di lavoro

    ATTIVITÀ INTERESSATE Verifica attrezzature

    Dal 23/05/2012, si è avviato il nuovo regime per le Verifiche Periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08, per i “Gruppi SC, SP e GVR“, cioè dei mezzi di sollevamento persone e cose non azionati a mano ed elementi in pressione (caldaie, generatori, serbatoi, etc.).

    OBBLIGHI SPECIFICI DEL DATORE DI LAVORO

    Il Datore di Lavoro è responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori ed in particolare della corretta installazione, uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro e del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Inoltre provvede che venga fatta una corretta Verifica attrezzature.

    La periodicità delle verifiche periodiche è prevista dall’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 per attrezzature a pressione.

    verifiche attrezzature
    verifiche attrezzature

    Quali sono le PRIME Verifiche Periodiche?

    Per le verifiche attrezzature di sollevamento bisogna innanzitutto fare le seguenti verifiche preliminari :

    1. – Esistenza della copia della dichiarazione di conformità (Direttiva PED -ai sensi del D. Lgs 93/2000)
    2. – manuale d’uso/manutenzione rilasciato dal costruttore l’attrezzatura a pressione;
    3. – registro di controllo e/o registrazione degli interventi manutentivi e controllo periodico previsti dal costruttore
    4. – copia rapporti di prova degli eventuali controlli/indagini supplementari eseguite in occasione delle verifiche periodiche di integrità
    5. – tutta la documentazione di cui all’art. 6, D.M. 1 dicembre 2004, n° 329;

    Il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e in possesso di mezzi/attrezzature necessarie per l’esecuzione delle verifiche, esclusi gli apparecchi di misurazione.

    Inoltre successivamente ai controlli preliminari è opportuno procedere all’ulteriore analisi della documentazione per le Verifica attrezzature.

    – verbali di verifiche periodiche precedenti comprendenti l’analisi delle :

    1) schede tecniche prima verifica periodica ISPESL/INAIL, ai sensi dell’all.to IV del D.M. 11 aprile 2011;

    2) verbali di primo impianto/controllo della messa in servizio, secondo quanto previsto dall’art. 4, D.M. 1 dicembre 2004, n° 329, ove richiesto];

    – libretto delle verifiche ANCC-ISPESL per Verifica attrezzature

    La periodicità di tali verifiche è prevista dall’allegato VII del D. Lgs. 81/2008

    verifiche attrezzature
    verifiche attrezzature

    INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

    Per quanto concerne l’utilizzo delle attrezzare di lavoro è da rilevare che qualora le stesse per il loro impiego richiedono conoscenze o responsabilità particolari (p.e. gru a ponte, gru a bandiera, ecc.).

    Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservata ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati (art. 71, comma 7, D.lgs. n.81/2008).

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 – l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.

    I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni.

    Le attrezzature di lavoro, riportate in Allegato VII del D. Lgs. n.81/2008, per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono le seguenti: gru a torre; gru su autocarro; autogrù; carrelli semoventi a braccio telescopico e PLE.

    Verifica attrezzature
    Verifica attrezzature

    Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

    La mancata manutenzione, l’assenza od omissioni tutto o solo in parte delle possibili azioni di controllo volte ad assicurare il permanere dei requisiti di sicurezza costituisce specifica contravvenzione a quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e necessitano per la loro eliminazione apposito provvedimento da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio.

    Per maggiori info sito INAIL

    Contattateci al nostro numero 011.8227880 oppure info@netsrl.net

  • Verifica messa Terra DPR 462 – 01 a Torino

    Verifica ed Ispezione impianto messa Terra 462/01 a Torino

    impianti messa terra
    impianto messa terra

    Net esegue per i propri Clienti la verifica Messa Terra Torino utilizzando Ente di Certificazione autorizzato dal Ministero dell’Industria. La verifica messa terra è atto fondamentale per l’azienda e non va prorogata in quanto tutela i lavoratori dal rischio di elettrocuzione.

    La messa a terra garantisce la sicurezza e l’incolumità delle persone e delle cose.
    Il rischio da evitare è che una parte metallica, come la carcassa esterna di un elettrodomestico normalmente non in tensione, acquisisca un potenziale in seguito ad un guasto o un imprevisto.
    Il sistema consiste nel portare gli elementi metallici al potenziale elettrico del terreno, evitando che possano trovarsi in tensione tra loro oppure tra loro e la terra.
    La messa a terra, oltre ad essere obbligatoria, è di grande importanza per la sicurezza e il suo dimensionamento deve essere effettuato da un tecnico competente in materia.

    Il collegamento della messa a terra di una casa è obbligatorio dalla norma vigente (D.Lgs. n. 81/2008, Decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, norma CEI 64-8/4).
    L’impianto per un’utenza privata comprende uno o più dispersori di terra, collocati appunto nel terreno, come picchetti in rame o acciaio.

    A cosa serve la messa a terra degli impianti elettrici?

    impianti messa terra
    impianto messa terra

    La normativa prevede che i cavi elettrici abbiano l’isolante che ha un colore diverso in base alla loro funzione. Sicuramente ti è capitato di vedere il classico cavo della messa a terra che è di due colori giallo e verde.

    In caso di guasto accidentale la messa a terra assicura l’intervento automatico dell’interruttore differenziale.
    Gli scopi dell’impianti di messa a terra sono:

    • protezione contro i contatti indiretti
      quando l’isolamento di un apparecchio si deteriora ed un involucro esterno si trova in tensione, con un contatto accidentale una persona potrebbe essere investita dal passaggio di corrente verso terra
    • intervento dell’interruttore differenziale in caso di guasto verso terra
      l’interruttore differenziale, ossia il salvavita, interrompe l’energia elettrica in caso di una dispersione
    • protezione delle persone e dell’impianto da tensioni elettriche di altra origine
    • impedire l’accumulo di elettricità statica e prevenire scariche elettrostatiche pericolose per le apparecchiature elettriche

    Se l’impianto di messa a terra è ben progettato, si riduce in gran parte il rischio di folgorazione, si tratta di uno dei punti fondamentali per la realizzazione di un impianto elettrico a norma, mettere la massa a terra è fondamentale.

    Qualunque apparecchio elettrico con involucro metallico possiede un morsetto cui collegare il cavo di terra, che nella spina è connesso allo spinotto centrale.

    Se si deteriora la guaina di protezione di un filo di fase, questo può fare contatto con la carcassa di un elettrodomestico. Se l’elettrodomestico non ha un collegamento a terra, toccandolo la corrente attraversa il nostro corpo con conseguenze pericolose.

    Con un impianto di messa a terra funzionante, il passaggio di corrente si innesca fra il filo di fase e la terra, in quanto la pelle oppone una certa resistenza al passaggio di corrente. Questa sceglie la strada più facile, evitando di attraversare il nostro corpo.

    La messa a terra in un azienda

    La messa a terra in condominio deve interessare anche tutti gli impianti presenti e le parti metalliche dell’edificio, come l’ascensore, le tubazioni dell’impianto idraulico e termico ecc.
    In questi casi la messa a terra deve essere predisposta sia per ogni appartamento sia per il palazzo.

    Di tale pratica si deve occupare l’assemblea del Condominio attraverso il suo Amministratore. Net opera con molti condomini per effettuale la verifica di messa a terra condominiale secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

    Fase fondamentale dell’Impianto di messa a Terra è il Punto di Dispersione.

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    impianto messa terra

    Il Dispersore
    Il dispersore è l’elemento fondamentale dell’impianti di messa a terra e va progettato in base all’entità delle correnti che è chiamato a ‘‘disperdere’’ nel terreno l’energia elettrica. La sua geometria e il tipo di terreno ne condizionano però l’efficienza.

    Il tipo più semplice di dispersore é formato da picchetti verticali interrati costituiti il più delle volte da tondini o tubi d’acciaio con diametro fino a 120 mm.

    Alcuni di questi elementi collegati in parallelo fra loro solidali, in modo da raggiungere la necessaria superficie disperdente.

    Per dispersori di grande estensione si utilizzano conduttori in rame nudo di sezione circolare, oppure corde.

    Il lato medio della magliatura dipende dagli andamenti delle tensioni di passo e di contatto e può oscillare.

    Il dispersore può essere costituito inoltre da conduttori in acciaio ramato o zincato oppure da tondini di ferro dolce del diametro esterno di alcuni centimetri rivestiti parzialmente da carbone.

    Viene detto dispersore di fatto ad esempio le tubature, le palificazioni metalliche, le armature del calcestruzzo, le strutture in acciaio delle costruzioni ecc.

    Un esempio notevole e particolarmente didattico di dispersore di fatto é rappresentato dall’armatura di una galleria (qualora essa venga realizzata in modo continuo) in cui vengano installati dei cavi di potenza o dei GIL.

    impianti messa terra
    impianto messa terra

    In un impianto di messa a terra possono far parte anche gli elementi strutturali metallici degli edifici; essi sono contenuti nel calcestruzzo delle fondazioni e dei pilastri di elevazione. Se collegati al dispersore, essi realizzano una gabbia di Faraday che può dare un’efficace protezione contro le scariche atmosferiche.

    Tale attività è Obbligatoria con cadenza Biennale o Quinquennale a seconda del tipo di impianto elettrico presente in azienda. Net è disponibile ad effettuare le attività di verifica impianti messa terra 462/01.

    Contattate i nostri uffici al numero 011.8227880 o tecnico@netsrl.net o per info il Sito INAIL

  • Divieto consumo alcool in attività lavorative

    PROCEDURE PER LA VERIFICA DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

     

    –       Delibera della Giunta Regionale n. 21-4814 del 22.10.2012;

    –       Legge n. 125 del 30.03.2001;

    –       intesa Stato – Regioni del 16.03.2006.

    DIVIETO CONSUMO ALCOOL DURANTE LE  ATTIVITA’ LAVORATIVE

    Nelle attività lavorative a rischio individuate dall’Intesa Stato – Regioni del 16.03.2006 è necessario attivare la sorveglianza sanitaria, nominando un medico competente, ciò anche nel caso non vi siano altri rischi lavorativi che comportino tale obbligo.

    Il problema è la connessione tra lavoro e alcol. Il Datore di Lavoro dovrà integrare il Documento di Valutazione dei Rischi con l’elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio e l’indicazione delle azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai rischi connessi all’assunzione di alcol che verranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori adibiti a lavorazioni a rischio.

    Il Datore di Lavoro dovrà prevedere l’applicazione delle seguenti misure di prevenzione :

    •  informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sullo specifico rischio;

    •  informazione dei lavoratori sul divieto di assumere alcolici prima di iniziare l’attività lavorativa a rischio, anche se al di fuori dell’orario di lavoro, in quanto gli effetti di tale assunzione possono comportare un rischio infortunistico aggiuntivo; si deve precisare che il riscontro di un’alcolemia positiva comporterà comunque un temporaneo allontanamento dalla mansione a rischio a seguito della formulazione del giudizio di non idoneità temporanea formulato dal medico competente ;

    •  divieto di somministrare o assumere bevande alcoliche negli ambienti e nelle attività di lavoro, tramite l’adozione di disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro (ex artt. 18, c. 1 lett. f), 19, c. 1 lett. a) e 20, c. 2 lett. b) e art. 111 c. 8 del D.lgs. 81/08;

    •  sorveglianza sanitaria finalizzata ad escludere eventuali condizioni di alcol-dipendenza e alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche attraverso l’esecuzione di test alcolimetrici senza preavviso, sia in campioni predefiniti di lavoratori, selezionati in modo randomizzato, con documentazione dei risultati ottenuti, che nei casi in cui si sospetti l’avvenuta assunzione di alcolici;

    Il Datore di Lavoro per le mansioni a rischio deve vietare la somministrazione di bevande alcoliche in ogni luogo (mensa, spaccio aziendale, distributori automatici, ecc.) e in ogni tempo di lavoro e formalizzare il divieto con una comunicazione scritta al lavoratore.

    Inoltre dovrà instaurare un sistema di verifiche periodiche per valutare il rispetto del divieto e per adottare eventuali azioni correttive.

    Il divieto deve necessariamente essere inteso come divieto di assunzione alcolici e somministrazione durante e nelle ore precedenti l’orario di lavoro.

    La ricerca di eventuali condizioni di alcol-dipendenza lavoro, in funzione della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, è un atto clinico di esclusiva pertinenza del MC, eventualmente coadiuvato da medici specialisti dei servizi alcologici dei DPD. L’invio del lavoratore ai servizi alcologici dei DPD ricade nell’ambito della richiesta di accertamenti diagnostici prevista dal comma 5 dell’art. 39 del D. Lgs. 81/08.

    Se l’accertamento per alcol-dipendenza risulta positivo, il MC emette il giudizio di NON idoneità temporanea allo svolgimento della lavorazione a rischio e lo trasmette al lavoratore e al datore di lavoro.

    Il lavoratore dovrà temporaneamente essere adibito da parte del Datore di Lavoro o del dirigente allo scopo delegato, ad altra mansione non a rischio o, se ciò non fosse possibile, dovrà essere allontanato dal lavoro, al fine di evitare il rischio infortunistico conseguente alla sua condizione.

    Per principio di precauzione lo stesso provvedimento verrà adottato in caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi all’accertamento, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento. Conseguentemente, il MC dichiarerà che “non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari” e il Datore di Lavoro provvederà a sospendere in via cautelativa il lavoratore dalla mansione a rischio.

    Il lavoratore deve essere sempre informato, anche per iscritto, sui risultati degli accertamenti e sulle conseguenze degli stessi.

    Il Datore di Lavoro deve garantire, attraverso il MC, il controllo alcolimetrico dei lavoratori rientranti nell’elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro comprese nell’Intesa Stato-Regioni del 16.3.2006.

    Il Datore di Lavoro o il dirigente allo scopo delegato, comunicheranno al MC, per iscritto, l’elenco nominativo dei lavoratori da sottoporre al controllo, provvedendo a garantire le condizioni di estemporaneità ed imprevedibilità dei controlli.

    Tali accertamenti, svolti secondo procedure predefinite, condivise con i RLS e preventivamente comunicate a tutti i lavoratori, saranno effettuati senza preavviso nell’ambito dello svolgimento della lavorazione a rischio.

    Il controllo alcolimetrico dovrebbe essere previsto con frequenza almeno annuale o, in situazioni di livello di rischio limitato, su almeno un terzo all’anno di lavoratori addetti alle lavorazioni a rischio di infortunio, scelti sulla base di criteri di casualità, fermo restando il controllo di tutti i lavoratori che effettuano tali lavorazioni nell’ambito di un triennio.

    Di seguito si riporta schema di procedura da attuarsi in caso di gestione di singoli casi di lavoratori in sospetto o evidente stato di intossicazione acuta da alcol.

    Lo schema della procedura potrebbe prevedere quattro passaggi:

    1. quando allontanare il lavoratore dal posto di lavoro;
    2. da chi farlo riaccompagnare a casa;
    3. con quali modalità;
    4. provvedimenti disciplinari da attuare.

    Tale regolamentazione dovrà essere reso noto a tutti i lavoratori.

    Potrebbe essere opportuno identificare all’interno della azienda un addetto, ad esempio tra il personale componente la squadra di primo soccorso, da formare sulle più adeguate modalità di comportamento e comunicazione nei confronti di lavoratori in caso di sospetto o evidente stato di alterazione per assunzione di bevande alcoliche.

     Nel caso di sospetto di alcol-dipendenza nel corso di sorveglianza sanitaria da parte del MC è necessario l’invio ai servizi alcologici dei DPD per consulenza specialistica.

    Con l’invio ai servizi alcologici il M.C., nell’ambito di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 39 del D. Lgs. 81/08, richiede, con oneri a carico del datore di lavoro, una consulenza specialistica alcologica al fine di ottenere una valutazione diagnostica rispetto alla dipendenza e l’eventuale proposta di immediata presa in carico, qualora ritenuto necessario.

    La L. 125/01 non distingue la fattispecie “lavoratore autonomo” dal lavoratore dipendente pertanto anche il lavoratore autonomo ha l’obbligo di non assumere alcolici se svolge le lavorazioni di cui all’accordo Stato-Regioni.

    Per quanto attiene la sorveglianza sanitaria, questa costituisce ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 81/08, una facoltà del lavoratore autonomo.

    Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 106/09 all’allegato XVII del D. Lgs. 81/08, che indica tra i documenti da esibire da parte del lavoratore autonomo gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo”, determinano la conseguenza che un lavoratore autonomo può anche non sottoporsi a sorveglianza sanitaria per i rischi alcol correlati, ma in tal caso il committente non può legittimamente affidargli tali lavori

    Il quadro sanzionatorio previsto per il datore di lavoro nel caso di violazioni è il seguente:

    •  ammenda da 2.000 a 6.600 €

    Net è a disposizione per eventuali chiarimenti. formazione@netsrl.net